Furto agevolato da ponteggi, l’appaltatore risponde dei danni

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Nel giudizio di risarcimento del danno, la giurisprudenza ha consolidato un principio chiave: il danneggiato non è onerato della prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà sui beni per i quali ha subito un pregiudizio. Imporre una dimostrazione così stringente (la c.d. probatio diabolica) sarebbe eccessivamente gravoso. Pertanto, nel giudizio civile, l’accertamento della legittimazione al risarcimento è meno rigoroso rispetto, ad esempio, all’azione di rivendicazione – (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 31 ottobre 2025, n. 28786).

I fatti

Appaltatrice dei lavori e Comune di Milano vengono chiamati a risarcire i danni derivanti dal furto verificatosi nella sua abitazione, sita in Milano al primo piano del Condominio.

Secondo il derubato, i ladri si introducevano nell’appartamento entrando dalla porta finestra sul balcone per il tramite di un ponteggio allestito dalla ditta appaltatrice dei lavori, commissionati dal Comune di Milano per il rifacimento della facciata del plesso scolastico confinante con il condominio e trafugavano il contenuto della cassaforte.

Il Tribunale di Milano accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido  al pagamento della complessiva somma di euro 192.000,00 [compreso il valore dei gioielli: orologio n. 69 (valore Euro 18.000,00); collier n. 29 (valore Euro 40.000,00), collana di perle n. 3 (valore Euro 30.000,00) anello n. 10 (valore Euro 4.000,00), orologio n. 30 (valore Euro 20.000,00); anello n. 27 (valore Euro 3.500,00); spilla n. 6 (valore Euro 20.000,00); bracciale n. 15 (valore Euro 15.000,00); Orecchini Tiffany n. 16 (valore Euro 3.000,00); anello n. 4 (valore Euro 13.000,00).

La Decisione della Corte d’Appello e il Ricorso in Cassazione

In secondo grado, la Corte d’Appello di Milano (sent. 14/2/2024) ha ridotto l’importo del risarcimento. I Giudici hanno scomputato dal valore complessivo dei beni sottratti quello di alcuni preziosi, ritenendo che il danneggiato non avesse provato la qualità di erede della defunta moglie, alla quale tali beni appartenevano. Nello specifico, la Corte ha considerato che l’uomo non avesse agito anche in qualità di erede, allegando e provando la propria legittimazione attiva per subentrare nella medesima posizione dell’originario titolare del diritto.

Il danneggiato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando l’esclusione dalla liquidazione di tali preziosi. Sosteneva che i Giudici di merito avrebbero dovuto considerarlo erede puro e semplice, in quanto coniuge chiamato all’eredità e possessore dei beni ereditari.

I Principi sulla Prova nel Giudizio di Risarcimento del Danno

La Corte di Cassazione ha ritenuto che le critiche del ricorrente fossero fondate. Il giudizio di risarcimento del danno è un’azione personale finalizzata alla tutela di un diritto di credito e, in quanto tale, non è necessaria la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà sui beni per i quali si assume essere stato subito il pregiudizio.

Onerare il danneggiato di fornire una puntuale dimostrazione del diritto di proprietà si tradurrebbe in una “probatio diabolica”, un onere probatorio eccessivamente rigido o comunque ultroneo rispetto allo scopo del giudizio risarcitorio, che mira all’accertamento di un illecito e di un danno ingiusto. Il Giudice, infatti, può fondare il proprio convincimento su elementi di carattere documentale o presuntivo, dai quali emerga la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito secondo un criterio di ragionevole probabilità.

La Cassazione della Sentenza di Appello

La Corte di Milano ha disatteso tali principi escludendo il risarcimento per la sottrazione dei beni appartenuti alla moglie deceduta, basandosi sulla mancata dimostrazione della titolarità. Tale affermazione è stata ritenuta errata dalla Cassazione, anche perché la legittimazione processuale jure hereditatis si esercita per diritti già sorti in capo al de cuius quando era in vita, circostanza non rilevante nel caso di specie (il furto è avvenuto dopo la morte della moglie).

Il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’acquisto jure hereditatis non è una circostanza dirimente tale da giustificare il diniego del diritto al risarcimento. Di conseguenza, la sentenza di Appello è stata cassata sotto tale profilo.

Questo significa che il Giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi di carattere documentale o presuntivo, dai quali emerga, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito.

Nel caso in analisi,  la Corte di Milano ha disatteso tali principi escludendo il diritto al risarcimento del danno in relazione alla sottrazione di alcuni beni. Come visto, tale decisione si è basata sulla mancata dimostrazione della titolarità sui beni in questione, appartenuti alla defunta moglie deceduta due anni prima dell’illecito.

Tale affermazione è errata in quanto la legittimazione processuale jure hereditatis può essere esercitata solo in relazione a diritti già sorti in capo al de cuius quando era ancora in vita, circostanza evidentemente estranea al caso di specie. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’acquisto jure hereditatis della titolarità dei gioielli non costituisce una circostanza dirimente, tale da giustificare il diniego del diritto al risarcimento del danno, subito dall’odierno ricorrente a causa della sottrazione dei medesimi beni.

La sentenza è dunque, viziata sotto tale profilo e viene cassata.

La Responsabilità dell’Appaltatore e del Committente (Comune)

Per quanto riguarda la responsabilità dell’appaltatrice che ha montato i ponteggi, il caso rientra nell’applicazione dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale). È pacifico che l’omessa adozione di adeguate misure di sicurezza e protezione su un’impalcatura, funzionali a prevenire l’uso improprio da parte di soggetti estranei, ne determina la responsabilità per i danni subiti da terzi. L’installazione di un ponteggio in prossimità di proprietà altrui fonda uno specifico obbligo di prevenzione dei rischi in capo al soggetto che lo gestisce.

Da oltre quarant’anni si è affermato, che in tema di responsabilità civile per i danni subiti dall’abitante un appartamento a causa di un furto attraverso una contigua impalcatura edile, sussiste la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del proprietario dell’impalcatura che, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia e violando, quindi, il principio del neminem laedere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, determinando così, con nesso causale diretto, il compimento dell’attività delittuosa e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.

L’installazione e/o il mantenimento di un’impalcatura fonda, quindi, uno specifico obbligo di prevenzione dei rischi in capo al soggetto che la gestisce, soprattutto quando essa sia collocata in prossimità di proprietà altrui.

I Giudici di merito (sia Tribunale che Corte d’Appello) hanno dunque correttamente ritenuto la sussistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all’appaltatrice (e di conseguenza anche al Comune come committente in solido). Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno limitato la responsabilità dell’appaltatrice alla metà dell’ammontare del risarcimento riconosciuto, escludendo nel contempo un concorso colposo del derubato poiché questi aveva adottato tutte le cautele esigibili (custodia dei beni all’interno di una cassaforte).

Avv. Emanuela Foligno

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