Nelle controversie per risarcimento danni da caduta in strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c., non è sufficiente dimostrare il mero verificarsi dell’evento lesivo in un’area pubblica. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra la res in custodia e l’evento. Non è sufficiente dimostrare che l’incidente si sia verificato in una determinata area, né ci si può affidare a deposizioni testimoniali generiche o a consulenze tecniche d’ufficio (CTU) medico-legali per colmare le lacune probatorie relative allo svolgimento dei fatti (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11475).
La caduta in strada e i giudizi di merito
La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento danni (quantificata in circa 50.000 euro) avanzata da un cittadino che deduceva di essere inciampato, in orario serale, in una buca non segnalata presente sul manto stradale cittadino.
Mentre, in primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda sulla scorta delle dichiarazioni dell’unico testimone e delle risultanze della CTU, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva ribaltato il verdetto, rigettando la pretesa risarcitoria. Secondo i giudici di seconde cure, il danneggiato aveva mancato di dimostrare il nesso di causalità tra l’evento e la cosa custodita, poiché il testimone si era limitato a dichiarare genericamente di “aver visto cadere” l’attore, senza fornire alcun dettaglio sulla dinamica dell’inciampo, sulle caratteristiche della buca o sulla correlazione tra la res (nello specifico un grosso tombino coperto da una grata metallica) e la caduta in strada.
La Cassazione, nel confermare l’impianto logico-giuridico della Corte d’Appello, ha smontato uno ad uno i motivi di ricorso sollevati dal danneggiato, ribadendo alcuni principi cardine in materia di insidia stradale.
La prova della “dinamica” è imprescindibile
I Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva dell’Ente custode (art. 2051 c.c.), è necessario dimostrare che il danno sia stato concretamente provocato da quella specifica cosa.
Come si legge nell’ordinanza, non è sufficiente provare che l’evento si sia verificato genericamente in un’area accessibile al pubblico: occorre invece che l’attore alleghi e provi la dinamica esatta del fatto, “intesa come la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento”. In assenza di tali dettagli, una testimonianza vaga degrada a mero indizio inidoneo a fondare la responsabilità dell’Ente.
I limiti del sindacato di legittimità sulla prova
Il ricorrente aveva tentato di censurare la sentenza d’appello invocando la violazione della regola del “più probabile che non”. La Cassazione ha, tuttavia, ricordato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità (salvo i casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante). Avendo la Corte territoriale radicalmente escluso a monte la prova della caduta nella buca per genericità del teste, cade ogni ipotetico discorso sulla concorrenza di cause o sulla colpa del danneggiato.
La CTU medica non accerta la dinamica storica
Di particolare interesse pratico è la precisazione della Corte in merito al valore della Consulenza Tecnica d’Ufficio. Il ricorrente sosteneva che la CTU medica espletata in primo grado avesse natura “percipiente” e avesse di fatto provato la derivazione del danno dalla caduta.
Gli Ermellini hanno respinto seccamente questa tesi: l’accertamento del luogo e delle modalità di una caduta in strada non richiede cognizioni mediche. Infatti il consulente medico può unicamente valutare la compatibilità clinica tra la lesione riportata e la dinamica descritta negli atti, ma non può in alcun modo sostituirsi all’onere probatorio dell’attore accertando il fatto storico in sé. Se manca la prova del “come” e del “dove” si è caduti, la mera compatibilità clinica diviene del tutto irrilevante ai fini del giudizio.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un severo ma lucido monito per gli operatori del diritto. Nella fase di istruzione di cause per danni da insidia stradale, la focalizzazione non deve appiattirsi unicamente sull’entità del danno o sulla natura insidiosa dell’ostacolo. Il baricentro della causa resta la prova rigorosa della dinamica, che deve essere ricostruita in maniera circostanziata tramite testimoni capaci di riferire i dettagli dell’interazione tra la cosa e il danneggiato. Senza questo passaggio, l’art. 2051 c.c. si trasforma in una scatola vuota e il ricorso, come in questo caso, è inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
Avv. Sabrina Caporale






