Caduta per buca stradale, Comune condannato per mancata manutenzione

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Caduta per buca stradale: la Corte di Cassazione conferma la responsabilità del Comune per i danni subiti da una pedone, evidenziando che la mancata manutenzione e segnalazione del pericolo rende l’ente custode della strada pienamente responsabile, se il pedone ha adottato le normali cautele previste.
La Corte di Cassazione ha stabilito che nella responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può escludere o ridurre la responsabilità del custode, in applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., nel caso in cui, valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela e del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., presenti un’efficienza causale capace di interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso, ovvero da configurare un concorso colposo nella produzione del danno (Cass. Civ. ord. n. 2685 del 07/02/2026).

La vicenda

Una donna citava in giudizio il Comune per domandare il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi durante l’attraversamento della strada, con conseguente caduta per buca stradale non segnalata presente sul manto stradale.

A seguito dell’incidente, le venivano diagnosticate lesioni, come trauma cranico lieve, frattura delle ossa nasali, escoriazioni allo zigomo, lussazione degli incisivi superiori e frattura composta dell’epifisi distale del radio destro, oltre a postumi permanenti.

Istruita la causa a mezzo di assunzione di dichiarazioni testimoniali e CTU medico legale, il Tribunale condannava il Comune al risarcimento del danno in favore della danneggiata, oltre interessi e spese mediche.

Nello specifico, il giudice di prime cure, inserendo la fattispecie nell’ipotesi contemplata dall’art. 2051 c.c., rilevava che era risultato dimostrato che il sinistro occorso alla donna era stato provocato dalla carente manutenzione della strada da parte dell’Ente, che avrebbe dovuto rimuovere o, quantomeno, rendere nota la situazione di pericolo.

Il Comune si rivolgeva ai giudici di secondo grado, che rigettavano il gravame confermando la responsabilità dell’Ente comunale ai sensi dell’art. 2051 c.c.

L’intervento della Cassazione

A questo punto, il Comune proponeva ricorso per Cassazione, eccependo:

  • L‘omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulla valutazione della condotta della danneggiata dalla caduta per buca stradale ai fini del quantum risarcitorio.
  • L’erronea interpretazione degli artt. 1227 e 2051 c.c., sottolineando che i giudici di secondo grado avevano limitato l’esame della condotta colposa della danneggiata alla verifica del nesso causale, omettendo l’applicazione del principio del concorso di colpa per ridurre la quantificazione del risarcimento.

La Suprema Corte, ritenendo infondate le censure, dava torto al Comune.

In particolare, i giudici di piazza Cavour precisavano che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Non c’è caso fortuito che interrompe il nesso di causalità

I giudici di legittimità, sottolineavano che, nella fattispecie esaminata, la Corte d’Appello aveva applicato correttamente i predetti principi, scartando non solo l’esistenza di un caso fortuito in grado di interrompere il nesso di causalità, ma anche la sussistenza di un comportamento colposo della danneggiata in grado di configurare un concorso di colpa.

Difatti, i giudici di secondo grado avevano accertato che la danneggiata aveva fatto uso della normale diligenza richiesta nell’attraversare la strada e che la stessa non poteva prevedere l’esistenza della buca, causa esclusiva dell’incidente.

In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava il Comune al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Giusy Sgrò

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2 Commenti

  1. Ho avuto una rottura al piede orde dx 5 metatarso per aver inserito il piede in una buca del comune . E la prima volta che scrivo

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