Assenza ingiustificata, illegittimo il licenziamento se il luogo di lavoro è pericoloso

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In un luogo di lavoro pericoloso, l’assenza del lavoratore può essere considerata legittima. La Corte di Cassazione conferma che il dipendente non può essere licenziato se l’azienda non garantisce sicurezza e tutela della sua dignità.La Corte di Cassazione ha stabilito che, poiché il lavoratore ha il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e dignitoso, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l’art. 1218 c.c.. Il lavoratore, invece, può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, nel caso in cui agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso causale tra la lesione e le conseguenze dannose patite (Cass., ord. n. 3145 del 12/02/2026).

La vicenda

Una lavoratrice veniva licenziata per giusta causa dalla società agricola presso cui lavorava, essendosi la stessa ingiustificatamente assentata dal posto di lavoro.

La dipendente adiva il Tribunale, che, giudicando ingiustificato e ritorsivo il licenziamento in questione, le accordava la tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015.

Già in precedenza la stessa prestatrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo e il Tribunale, annullando il licenziamento, in quanto ritenuto ritorsivo, aveva ordinato la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

A questo punto, la società si rivolgeva alla Corte d’Appello che rigettava il gravame, confermando quanto statuito dal giudice di prime cure. Secondo i giudici di secondo grado, il Tribunale aveva correttamente considerato ingiustificato il licenziamento, dal momento che l’assenza della dipendente era frutto di eccezione di inadempimento, a fronte della violazione dell’art. 2087 c.c. commessa dal datore di lavoro.

Il luogo di lavoro pericoloso

Difatti, quest’ultimo aveva innanzitutto violato l’art. 2087 c.c. non avendo garantito condizioni di lavoro idonee ad assicurare la sicurezza del lavoro della dipendente, considerate le denunciate condizioni climatiche ed igienico-sanitarie del posto di lavoro (temperatura molto fredda e servizi igienici inadeguati).

I giudici d’Appello precisavano che il licenziamento doveva essere ritenuto ritorsivo, in quanto il giudice di primo grado aveva qualificato come indici presuntivi della ritorsione, in concorso con la ravvisata ingiustificatezza del licenziamento, tanto lo stretto collegamento temporale tra il rifiuto della prestatrice di continuare a lavorare nelle condizioni date (nocive per la sua salute e irriguardose della sua dignità personale) e la reazione datoriale, quanto il pregresso contenzioso giudiziale che qualche tempo prima si era risolto con la condanna del datore a reintegrare la lavoratrice, avendo il Tribunale disvelato già all’epoca il tentativo datoriale di provocare una reazione della dipendente da sanzionare disciplinarmente con il licenziamento.

La successiva condotta del datore confermava che quest’ultimo aveva persistito nella già svelata strategia, costringendo la dipendente a rendersi inadempiente alla sua prestazione per poi imputarle quell’inadempimento e sanzionarlo, senza però tenere conto della legittimità del rifiuto della prestatrice di continuare a svolgere le sue mansioni in un ambiente insicuro per la sua salute e pregiudizievole per la sua dignità.

La pronuncia della Suprema Corte

La vicenda approdava in Cassazione che, però, dava torto alla società ricorrente. I giudici di legittimità confermavano le due sentenze di merito, in virtù di quanto contemplato dall’art. 2087 c.c. sulla tutela delle condizioni di lavoro.

Detto articolo, infatti, obbliga l’azienda ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore e la sua personalità morale, onere che, secondo la Suprema Corte, si estende anche alle condizioni climatiche e igienico-sanitarie del posto di lavoro.

Per i giudici di piazza Cavour, qualora il datore violi gravemente l’obbligo di sicurezza nel posto di lavoro, il prestatore può legittimamente rifiutarsi di lavorare in quell’ambiente.

In particolare, il Supremo Consesso precisava che non occorre che il lavoratore dimostri di aver già subito un danno alla salute, ma è sufficiente l’esistenza di una condizione di nocività concreta, ossia un pericolo reale o rischio potenziale, per la sua salute o la sua dignità.

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte si esprimeva con il seguente principio di diritto: “In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l’art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite”.

In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Giusy Sgrò

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