L’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio non deve contenere una descrizione tecnica dettagliata degli argomenti all’ordine del giorno. È sufficiente che i temi siano indicati in modo chiaro, così da consentire ai condomini di comprendere l’oggetto della discussione e decidere se partecipare o richiedere ulteriori informazioni (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 4442 del 27 febbraio 2026).
Il caso
La vicenda trae origine dall‘impugnazione di una delibera assembleare volta all’ampliamento di un’autorimessa condominiale. Le ricorrenti lamentavano l’indeterminatezza dell’oggetto della convocazione e l’invalidità della decisione, sostenendo che l’ordine del giorno non fosse sufficientemente specifico. In sede di merito, il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le doglianze, condannando le attrici al pagamento delle spese legali sia in favore del Condominio, sia in favore dei singoli condomini che erano intervenuti in giudizio con difese identiche a quelle dell’ente di gestione.
Ordine del giorno dell’assemblea di condominio: conta la sostanza, non la forma
Il primo motivo di ricorso si scontrava con un principio ormai consolidato, che la Suprema Corte ha ribadito con vigore: l’avviso di convocazione non deve essere un “trattato” tecnico, ma deve contenere l’elenco degli argomenti in modo da permettere ai condomini di comprendere i termini essenziali della discussione.
La Corte chiarisce che il dovere di informativa (ex art. 1105 c.c.) non è un esercizio di “astratto rigore formale”. Nel caso di specie, la conoscenza dell’oggetto della delibera era stata acquisita aliunde (altrove): le ricorrenti avevano già partecipato a precedenti assemblee sullo stesso tema e il tecnico incaricato aveva già illustrato il progetto.
Il principio: Se il condomino è già a conoscenza della materia per discussioni pregresse o per aver visionato i documenti presso l’amministratore, non può invocare la genericità dell’ordine del giorno per annullare la delibera.
Spese legali e difese “fotocopia”: lo stop alla duplicazione dei compensi
L’aspetto più innovativo dell’ordinanza riguarda il secondo motivo di ricorso, accolto dalla Suprema Corte. Le ricorrenti contestavano la condanna a rifondere le spese legali a favore dei singoli condomini intervenuti in giudizio, le cui comparse erano la “trascrizione letterale” di quelle del Condominio.
La Cassazione ha rilevato un’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello su un punto cruciale: l’applicazione dell’art. 92, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue.
Conclusioni e orientamenti
Con questa pronuncia la Cassazione lancia un messaggio chiaro: in ambito assembleare prevale il principio di auto-responsabilità del condomino, il quale ha l’onere di attivarsi per consultare i documenti se l’ordine del giorno indica chiaramente il tema trattato. In ambito processuale viene sanzionata la moltiplicazione ingiustificata dei costi. Se i singoli condomini intervengono iussu iudicis su disposizione del giudice, ma si limitano a copiare la difesa del Condominio (rappresentato peraltro da un legale dello stesso studio), il giudice deve valutare se tale attività sia superflua, evitando di gravare la parte soccombente di una “parcella plurima” per la medesima attività difensiva.
Avv. Sabrina Caporale





