La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) interviene sul tema dei controlli fiscali sui conti correnti, condannando l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con la sentenza relativa alla causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia (ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20), i giudici di Strasburgo censurano l’assenza di garanzie procedurali e di controlli giurisdizionali nell’accesso ai dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La pronuncia non solo accerta la violazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata), ma rileva un vero e proprio “problema sistemico” nell’ordinamento italiano, chiamando il legislatore a una profonda revisione dell’attuale quadro normativo (CEDU nella causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi n. 40607/19 e 34583/20, pubblicata l’8 gennaio 2026)
I contorni della vicenda e il quadro normativo interno
Il caso trae origine dalle istanze di due contribuenti (tra cui una professionista) che, informati dai rispettivi istituti di credito, avevano scoperto di essere oggetto di indagini finanziarie da parte dell’Agenzia delle Entrate per le annualità 2016 e 2017. Le acquisizioni dei dati erano state autorizzate dai dirigenti dell’Agenzia ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 600/1973.
I ricorrenti hanno adito la Corte di Strasburgo lamentando l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità fiscali e la totale assenza di garanzie procedurali, evidenziando la mancanza di un controllo giurisdizionale preventivo o successivo in grado di tutelarli da ingerenze arbitrarie.
L’accesso e controlli fiscali sui conti correnti: un’ingerenza nella “vita privata”
I giudici di Strasburgo, preliminarmente, hanno ribadito un principio ormai consolidato: i dati bancari e finanziari, ivi inclusi i dettagli sui redditi e sul patrimonio, rientrano a pieno titolo nella nozione di “vita privata” protetta dall’art. 8 della CEDU, a prescindere dal fatto che ineriscano ad attività di natura professionale o d’impresa. Ne consegue che l’accesso a tali dati da parte del Fisco costituisce a tutti gli effetti un’ingerenza.
Affinché tale ingerenza sia legittima, deve essere “prevista dalla legge”, perseguire un fine legittimo ed essere “necessaria in una società democratica”. È proprio sul requisito della qualità della legge che l’impianto italiano crolla.
La censura della Corte: discrezionalità illimitata e assenza di tutele
La Corte EDU ha ravvisato nel nostro ordinamento tributario una carenza fatale di garanzie a tutela del cittadino. Nello specifico, la sentenza evidenzia due criticità fondamentali:
- Discrezionalità illimitata dell’Amministrazione: le norme primarie italiane (D.P.R. 633/72 e 600/73) concedono agli uffici tributari un margine d’azione eccessivamente ampio. Sebbene la prassi amministrativa (tramite varie Circolari dell’Agenzia delle Entrate) abbia tentato di delimitare questo potere fissando dei criteri selettivi, la Corte osserva che tali criteri non sono di fatto vincolanti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha costantemente ritenuto che l’autorizzazione alle indagini bancarie sia un mero atto interno “endoprocedimentale” che non necessita di alcuna motivazione. Questa assenza di obbligo motivazionale per i controlli fiscali sui conti correnti trasforma il potere dell’Amministrazione in un potere discrezionale di fatto illimitato.
- Assenza di un controllo giurisdizionale effettivo: la Corte riconosce che, per ragioni di efficienza delle indagini, si possa derogare a un controllo giurisdizionale ex ante. Tuttavia, tale mancanza deve essere controbilanciata da un solido riesame ex post. L’Italia fallisce anche su questo fronte, dove il ricorso al giudice tributario è differito al momento (incerto e temporalmente distante) dell’eventuale notifica di un avviso di accertamento. In ogni caso, la giurisprudenza interna tende a non annullare l’atto impositivo per meri vizi dell’autorizzazione.
Il ricorso al giudice civile è giudicato dalla Corte come un rimedio teorico e privo di riscontri giurisprudenziali concreti in casi analoghi.
L’intervento del Garante del Contribuente è inidoneo, in quanto organo privo del potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti, limitandosi alla formulazione di raccomandazioni.
Articolo 46 CEDU: la necessità di misure generali
Particolarmente rilevante è la statuizione ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione. La Corte EDU non si è limitata a condannare l’Italia, ma ha individuato nel nostro sistema una falla strutturale destinata a generare innumerevoli futuri ricorsi.
Viene pertanto intimato allo Stato italiano di conformare con urgenza la propria legislazione. In particolare, il legislatore dovrà: tipizzare le circostanze e le condizioni che legittimano l’accesso ai dati bancari, imponendo all’Amministrazione un obbligo rigoroso di motivazione e istituire un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo che non sia subordinato all’emissione di un atto impositivo finale, consentendo al cittadino una tutela tempestiva.
Conclusioni
La sentenza Ferrieri e Bonassisa rappresenta uno spartiacque per il diritto tributario nazionale. Se da un lato l’attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale resta un interesse primario dello Stato, dall’altro tale azione non può tradursi in un potere inquisitorio assoluto e insindacabile. Il principio dello Stato di diritto esige che ogni ingerenza nella sfera privata del cittadino, per quanto mossa da legittime esigenze erariali, sia sempre controbilanciata da garanzie difensive reali e da un giudice terzo in grado di verificarne tempestivamente la fondatezza e la proporzionalità. L’auspicio è che il legislatore raccolga rapidamente il monito di Strasburgo, restituendo centralità alle garanzie dello Statuto del Contribuente.
Avv. Sabrina Caporale





