La Corte di Cassazione ha precisato che la prescrizione del diritto all’indennizzo da polizza infortuni decorre dal consolidamento dei postumi permanenti e non può essere differita per il solo fatto che tali postumi siano suscettibili di successiva correzione chirurgica (Cass. Civ., ord. n. 11899 del 06/05/2025).
La vicenda
Uno studente a causa di un incidente avvenuto a scuola riportava delle ferite a uno mano.
Il fatto era accaduto nel 2009 e solo il 19 ottobre 2011 il danneggiato si sottoponeva a un intervento chirurgico correttivo.
Poiché l’istituto scolastico aveva stipulato un’assicurazione contro gli infortuni a favore degli studenti, nel 2012 il danneggiato conveniva dinanzi al Giudice di Pace la compagnia assicurativa della scuola, domandando la condanna al pagamento dell’indennizzo.
Mentre il Giudice di Pace accoglieva la domanda dello studente, il Tribunale, quale giudice d’Appello, rigettava la domanda, precisando che:
- il danneggiato era guarito dalle lesioni il 2 gennaio 2010;
- l’azione giudiziaria era stata promossa dopo il decorso del termine biennale previsto dall’allora vigente art. 2952 c.c. per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione;
- il danneggiato si era sottoposto a un intervento chirurgico correttivo soltanto dopo che era intervenuta la guarigione con consolidamento dei postumi permanenti.
Il ricorso in Cassazione e la censura
A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, dinanzi alla quale il danneggiato lamentava, in particolare, la violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c.
Il ricorrente sosteneva che i postumi non potessero considerarsi definitivamente consolidati prima dell’intervento chirurgico, dal momento che i medici avevano suggerito tale operazione già al momento della guarigione clinica.
Il termine di prescrizione decorre dal consolidamento dei postumi
La Suprema Corte dava torto allo studente distinguendo nettamente fra postumi permanenti e postumi emendabili.
Secondo gli Ermellini, il fatto che una menomazione possa essere corretta in futuro non esclude che essa costituisca già una invalidità permanente.
A tal proposito, il Supremo Consesso riportava un esempio significativo: una deviazione del setto nasale può essere corretta chirurgicamente, ma ciò non significa che non costituisca una invalidità permanente una volta completato il processo di guarigione.
Conseguentemente, il termine prescrizionale decorre dal momento del consolidamento dei postumi e non dalla successiva eventuale operazione correttiva.
Il principio giuridico
I giudici di legittimità concludevano enunciando il seguente principio di diritto: “Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all’indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento”.
In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della compagnia assicurativa, delle spese di giudizio.
Conclusioni
Anche nell’ambito della responsabilità civile il consolidamento dei postumi rappresenta normalmente il momento in cui il danno diventa definitivamente apprezzabile e liquidabile.
La presente pronuncia estende tale logica all’ambito assicurativo, evitando che l’accertamento del diritto rimanga indefinitamente sospeso in attesa di possibili future evoluzioni terapeutiche. L’ordinanza valorizza la funzione di certezza della prescrizione e chiarisce in modo definitivo che la nozione di “postumo permanente” non coincide con quella di “postumo irreversibile”, in quanto un danno può essere permanente pur restando potenzialmente emendabile attraverso cure o interventi futuri.
Per tale ragione la pronuncia costituisce un importante precedente per il contenzioso assicurativo relativo all’individuazione del dies a quo della prescrizione.
Avv. Giusy Sgrò





