La Terza Sezione Civile fissa un importante principio di diritto sulle modalità di sottoscrizione della consulenza tecnica nel PCT: la mancanza della firma di un co-perito viola l’art. 156, comma 2, c.p.c., ma ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Esclusa la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. a carico del paziente soccombente che ha sollevato un tema interpretativo inedito.
La Corte di Cassazione ha risolto un complesso contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, cogliendo l’occasione per delineare i confini formali e sostanziali della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) collegiale telematica e per porre un argine all’applicazione distorta delle sanzioni per lite temeraria.
Il pronunciamento degli Ermellini affronta due temi di vivo interesse per i professionisti del diritto: da un lato, le conseguenze del difetto di firma digitale di uno dei componenti del collegio peritale all’interno del Processo Civile Telematico (PCT); dall’altro, il bilanciamento tra il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e l’abuso dello strumento processuale in caso di persistenza nelle tesi di merito a fronte di risultanze istruttorie sfavorevoli (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 28 giugno 2026, n. 22173).
Il caso: malpractice presunta e rifiuto del ricovero in osservazione
La vicenda prende le mosse dal ricorso ex art. 702-bis c.p.c. promosso da un paziente nei confronti di un’Azienda Ospedaliera di Bari. L’attore deduceva una grave ipotesi di malpractice medica: i sanitari del Pronto Soccorso, a suo dire, avevano omesso di…





