Dirigenti medici, la retribuzione di posizione spetta con l’incarico: non servono 15 anni di anzianità

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La Sezione Lavoro della Cassazione chiarisce l’evoluzione dei CCNL della sanità: le clausole limitative della tornata 2004/2005 avevano natura meramente transitoria. A regime, la valorizzazione della funzione e della responsabilità prevale sui requisiti temporali di servizio.
La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 22312 della Sezione Lavoro (depositata in Cancelleria il 29 giugno 2026), ha risolto un rilevante contenzioso in materia di pubblico impiego privatizzato sanitario, fissando un chiaro principio d’ordine sulla spettanza della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata (RPMCU) in favore dei dirigenti medici titolari di incarichi di elevata specializzazione.

La decisione degli Ermellini, quindi, riveste un marcato interesse nomofilattico poiché ricostruisce l’intricata stratificazione della contrattazione collettiva di settore succedutasi nell’ultimo ventennio, sancendo il definitivo primato del criterio funzionale e della responsabilità sul mero dato dell’anzianità di servizio (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 29 giugno 2026, n. 22312).

Il caso dei dirigenti medici e i gradi di merito: il differenziale rivendicato sul “minimo”

La controversia è stata originata dal ricorso promosso da una dottoressa, medico chirurgo a rapporto esclusivo con anzianità superiore a cinque anni, la quale dal 1° gennaio 2016 risultava formale titolare di un incarico professionale di elevata


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