Gratuito patrocinio, illegittima la compensazione delle spese senza gravi ed eccezionali ragioni

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La Seconda Sezione Civile della Cassazione torna a pronunciarsi sui rigorosi limiti previsti dall’art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese di lite. Ai fini della deroga al principio della soccombenza, non costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” la mera mancata opposizione in giudizio del Ministero della Giustizia o l’ellittico e generico richiamo alla peculiarità della controversia (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 24 novembre 2025, n. 30832).

Il caso

Un avvocato, che aveva prestato la propria attività difensiva in regime di patrocinio a spese dello Stato in una causa per responsabilità medica, si era visto liquidare dal Tribunale di Ancona un compenso giudicato “irrisorio”: circa 778 euro a fronte dei 4.725 euro richiesti. Il decreto di liquidazione, peraltro, risultava del tutto privo di motivazione.

Il professionista proponeva dunque opposizione. Il Tribunale di Ancona accoglieva il ricorso, rideterminando al rialzo le

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