Conflitti condominiali, quando le molestie reiterate diventano atti persecutori

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La Cassazione: tapparelle abbassate, paura di restare soli e soggiorni presso i familiari possono integrare l’alterazione delle abitudini di vita.
Anche le condotte maturate in un contesto condominiale o di vicinato possono integrare il delitto di atti persecutori quando siano reiterate e producano, nei confronti di persone specificamente individuate, almeno uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p. Non è inoltre necessario un certificato medico per dimostrare il grave e perdurante stato d’ansia o di paura a causa dei conflitti condominiali: l’evento può essere desunto dalle dichiarazioni della persona offesa, dai suoi comportamenti e dalle modalità concrete delle condotte contestate.

Lo ha ribadito la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna sottoposta agli arresti domiciliari e ha confermato la misura cautelare (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 32841 del 3 settembre 2026).

Dai conflitti condominiali alle condotte persecutorie

Il procedimento riguardava condotte contestate a una donna nei confronti di più vicini di casa. Secondo la ricostruzione posta a fondamento dei provvedimenti cautelari, gli episodi comprendevano riprese e fotografie degli spazi privati, offese, invettive e minacce, anche di morte, rumori molesti in orario notturno, canti ad alta voce, impedimenti nell’uso di spazi comuni, sputi, il danneggiamento o la sparizione di piante e una falsa accusa rivolta a un vicino di avere avuto attenzioni sessuali nei confronti della ricorrente.

Le persone offese avevano riferito conseguenze significative sulle proprie condizioni di vita. Una di loro avrebbe mantenuto le tapparelle abbassate per sottrarsi alle riprese, avrebbe avuto paura di restare sola durante la notte e avrebbe chiesto alle figlie di restare o dormire con lei. Un’altra avrebbe trascorso lunghi periodi presso l’abitazione della figlia, riferendo ansia, insonnia, crisi di pianto e un forte senso di sopraffazione. Era stato inoltre riferito il timore della moglie di un altro vicino di restare sola in casa.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva ritenuto attendibili, per autonomia, precisione e convergenza, le dichiarazioni delle persone offese, escludendo che si trattasse di episodi sporadici o di una mera litigiosità reciproca. La difesa aveva invece sostenuto che i fatti fossero riconducibili a ordinarie beghe di vicinato e che mancassero gli eventi richiesti dalla norma incriminatrice.

Gli eventi dell’art. 612-bis sono alternativi

La Cassazione ha ricordato che il delitto di atti persecutori è integrato quando le condotte reiterate di minaccia o molestia producano uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p. Non è quindi necessario che ricorrano contemporaneamente il grave stato d’ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità e l’alterazione delle abitudini di vita.

Nel caso esaminato, il giudice del riesame aveva valorizzato sia le modifiche apportate alla vita quotidiana delle persone offese sia gli elementi indicativi dello stato di ansia e del timore per la propria incolumità. La Corte ha quindi ritenuto non decisivo il fatto che le vittime continuassero a vivere nelle rispettive abitazioni.

Il mutamento delle abitudini di vita, infatti, non richiede necessariamente l’abbandono definitivo della casa o la cessazione di ogni attività ordinaria. È sufficiente una modificazione qualitativamente apprezzabile delle modalità della vita quotidiana, che non si risolva in un semplice disagio transitorio.

Tenere costantemente abbassate le tapparelle, evitare di rimanere soli durante la notte o trasferirsi per lunghi periodi presso un familiare possono quindi costituire, se adeguatamente provati, cambiamenti rilevanti delle abitudini di vita.

Nessun obbligo di certificazione medica

La Corte ha respinto anche la tesi secondo cui il grave e perdurante stato d’ansia o di paura dovrebbe essere dimostrato attraverso una certificazione medica o mediante l’accertamento di una patologia clinica.

La prova dell’evento può essere ricavata dalle dichiarazioni della persona offesa, dal complessivo comportamento dell’autore, dalla durata e dalle modalità delle condotte e dalla loro concreta incidenza sulla serenità e sulle abitudini della vittima. Può inoltre assumere rilievo la stessa natura dei comportamenti, quando siano oggettivamente idonei a produrre un effetto destabilizzante.

La Cassazione ha precisato che l’art. 612-bis c.p. tutela la libertà morale e la serenità psichica della persona offesa e non costituisce una duplicazione del reato di lesioni. L’assenza di una diagnosi clinica, pertanto, non esclude di per sé la configurabilità dell’evento, che deve comunque risultare da elementi concretamente apprezzabili e non dalla sola percezione soggettiva della vittima.

La differenza rispetto alla molestia

La sentenza sui conflitti condominiali richiama anche il criterio distintivo tra gli atti persecutori e la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone prevista dall’art. 660 c.p. La differenza non dipende soltanto dalla natura delle condotte, che possono assumere forme in parte analoghe, ma dalle conseguenze prodotte sulla persona offesa.

Le molestie integrano il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. quando, per reiterazione, sistematicità e contenuto minatorio o molesto, determinano uno degli eventi tipici previsti dalla norma. In mancanza di tali effetti, la condotta può rimanere nell’ambito dell’art. 660 c.p. Art. 660 c.p.

Confermati gli arresti domiciliari

La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata anche la scelta degli arresti domiciliari. Il Tribunale aveva fondato il pericolo concreto e attuale di reiterazione sulla pluralità e sulla protrazione delle condotte, sulla loro direzione nei confronti di più persone offese, sulla prosecuzione delle molestie dopo gli interventi delle autorità e sull’inefficacia deterrente del precedente divieto di avvicinamento.

Secondo la Cassazione, una misura meno incisiva, come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non sarebbe stata idonea a impedire condotte radicate proprio nel contesto abitativo e nella prossimità con le persone offese. La valutazione è stata ritenuta coerente con il principio secondo cui il giudice deve scegliere la misura meno afflittiva tra quelle concretamente adeguate a fronteggiare le esigenze cautelari.

La sentenza precisa inoltre che la contestazione autonoma della violazione del divieto di avvicinamento, prevista dall’art. 387-bis c.p., non era determinante ai fini della tenuta della misura, già sorretta dal quadro indiziario relativo agli atti persecutori. Art. 387-bis c.p.

Ricorso inammissibile e sanzione di 3.000 euro

La Quinta Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure della difesa sollecitassero in larga parte una rivalutazione del materiale indiziario e delle esigenze cautelari, non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche violazioni di legge o di una motivazione manifestamente illogica.

La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616 c.p.p.

Avv. Sabrina Caporale

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