Il dirigente responsabile del Servizio viabilità risponde, agli effetti civili, della morte dell’automobilista uscita di carreggiata su unstrada provinciale senza guardrail, anche se l’arteria è stata realizzata prima del D.M. n. 223/1992 e anche qualora la vittima tenesse una condotta di guida gravemente imprudente, procedendo a oltre il doppio del limite di velocità, con pneumatici usurati e senza cintura di sicurezza. A fronte di un margine stradale in rilevato con dislivello superiore al metro, alberi ad alto fusto a ridosso della banchina e precedenti incidenti, l’art. 14 del Codice della strada opera infatti come norma cautelare “elastica”, il cui contenuto deve essere concretizzato in rapporto alle caratteristiche del rischio e alla migliore scienza ed esperienza disponibili.
Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che nel rigettare il ricorso del dirigente del Servizio viabilità della Provincia di Brindisi ha offerto una disamina dei rapporti tra assoluzione penale in primo grado, appello delle sole parti civili e accertamento della causalità omissiva ai fini della domanda risarcitoria (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 21 ottobre 2026, n. 36982).
La vicenda processuale e il doppio binario probatorio in appello
Il caso trae origine da un tragico sinistro verificatosi lungo una strada provinciale senza guardrail brindisina: una conducente alla guida di una Fiat Panda, viaggiando a 116 km/h su un tratto con limite di 50 km/h, con pneumatici in avanzato stato di usura e priva di cintura di sicurezza, perdeva il controllo del mezzo all’uscita di una doppia curva, precipitava nella scarpata sottostante, con un dislivello di circa 1,50 metri, si ribaltava e finiva la corsa contro un ulivo secolare, perdendo la vita a seguito dell’espulsione dall’abitacolo.
All’esito del giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Brindisi assolveva il dirigente provinciale dall’imputazione di omicidio stradale, contestato ai sensi dell’art. 589-bis c.p. in relazione all’art. 14 del Codice della strada, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il giudice riteneva non dimostrato, secondo lo standard penalistico, che la presenza di una barriera avrebbe evitato la morte dell’automobilista. Sull’appello proposto dalle sole parti civili, diretto agli effetti civili e proposto in epoca anteriore al 30 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Lecce riformava la pronuncia esclusivamente agli effetti civili, condannando il dirigente al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale.
Il criterio del “più probabile che non” nell’appello ai soli effetti civili
La Cassazione chiarisce preliminarmente lo statuto probatorio del giudizio d’appello attivato dalla sola parte civile. L’assoluzione è divenuta irrevocabile quanto alla responsabilità penale, che non poteva più essere rivalutata. Il giudice del gravame era tuttavia chiamato a decidere sulla domanda risarcitoria e doveva fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi con gli argomenti della prima decisione. Il nesso causale doveva essere valutato secondo la regola civilistica della preponderanza dell’evidenza, cioè del “più probabile che non”, e non secondo lo standard penalistico dell’alto grado di probabilità logica (Cass., Sez. IV, n. 15209/2025).
La permanenza della controversia davanti al giudice penale dipendeva inoltre dal regime transitorio dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., applicabile, secondo le Sezioni Unite, alle impugnazioni per i soli interessi civili relative a giudizi nei quali la costituzione di parte civile fosse intervenuta prima del 30 dicembre 2022 (Cass., Sez. U., n. 38481/2023).
L’art. 14 CdS come norma cautelare elastica e il ruolo delle norme tecniche
Il primo nodo sostanziale affrontato dalla Corte riguarda la fonte dell’obbligo di valutare l’installazione del guardrail su una strada risalente a epoca anteriore al 1992 e mai sottoposta a significativi adeguamenti. La difesa sosteneva l’inapplicabilità sia del D.M. n. 223/1992, relativo alla progettazione di nuove strade, sia delle istruzioni tecniche del D.M. 21 giugno 2004, invocando inoltre l’assenza di un’insidia o trabocchetto occulto.
La Quarta Sezione respinge la tesi richiamando il proprio recente orientamento (Cass., Sez. IV, n. 25729/2025), in sintonia con la giurisprudenza civile di legittimità (Cass., Sez. III civ., n. 10916/2017): l’art. 14 del Codice della strada non è una disposizione meramente programmatica, ma costituisce una norma cautelare specifica di tipo “elastico”, idonea a fondare la posizione di garanzia e a fungere da fonte della regola cautelare quando sia integrata dalle disposizioni tecniche utili a individuare le modalità dell’intervento.
Le caratteristiche concrete della strada provinciale senza guardrail
La sua elasticità non comporta genericità. Il contenuto dell’obbligo deve essere ricostruito alla luce delle caratteristiche concrete del rischio e della migliore scienza ed esperienza disponibili nel momento storico considerato. Le istruzioni tecniche del D.M. 21 giugno 2004, che indicano tra le zone da proteggere i margini in rilevato con dislivello pari o superiore a un metro e gli ostacoli fissi laterali pericolosi, comprese le alberature, non operano come fonte normativa diretta dell’obbligo per una strada preesistente. Assumono però valore conoscitivo e integrativo per misurare la pericolosità del tratto e precisare il contenuto della regola cautelare.
Nel caso di specie, la conformazione a doppia curva, la scarpata di circa un metro e mezzo, la presenza di ulivi secolari a ridosso della carreggiata e, soprattutto, il verificarsi di precedenti sinistri mortali nello stesso tratto di strada provinciale senza guard rail rendevano il pericolo concreto e documentato. Non era quindi necessario che il rischio si presentasse come un’insidia occulta: la responsabilità del soggetto preposto alla manutenzione è regolata dagli ordinari criteri di imputazione colposa e può concorrere con quella dell’utente della strada, quando questi tenga una condotta causalmente efficiente.
La condotta imprudente della vittima e il giudizio controfattuale
Di particolare rilievo è la tenuta del giudizio controfattuale a fronte della macroscopica imprudenza della conducente. Il ricorrente invocava l’interruzione del nesso di causalità ex art. 41, comma 2, c.p., qualificando la velocità di 116 km/h, gli pneumatici in avanzato stato di usura e il mancato uso delle cinture come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento, e contestando il valore congetturale attribuito dai giudici d’appello all’efficacia salvifica degli airbag.
La Cassazione conferma il ragionamento della Corte territoriale, ritenendolo immune da manifesta illogicità.
Sulla base della simulazione eseguita con il software Virtual Crash, anche alla velocità effettiva di 116 km/h e con un angolo d’impatto di 30 gradi, una barriera conforme avrebbe potuto contenere il veicolo sulla sede stradale, innescando una rotazione oraria ma impedendo, secondo la ricostruzione tecnica recepita, la caduta nella scarpata, il ribaltamento e la conseguente espulsione della conducente dall’abitacolo. Proprio all’espulsione, seguita agli urti verificatisi dopo la fuoriuscita e il ribaltamento, era stato ricondotto il decesso.
La condotta gravemente colposa della vittima non è stata ritenuta abnorme
Il riferimento all’apertura degli airbag costituiva un argomento aggiuntivo nella motivazione d’appello. Il nucleo del giudizio causale consisteva nel contenimento del mezzo e nella prevenzione della sequenza fuoriuscita-ribaltamento-espulsione. Secondo il canone del “più probabile che non”, non occorreva dimostrare che l’impatto contro la barriera sarebbe stato privo di conseguenze lesive, ma che l’ipotesi della sopravvivenza fosse più probabile di quella del decesso concretamente verificatosi.
La condotta gravemente colposa della vittima non è stata ritenuta abnorme, eccezionale e imprevedibile, né tale da rendere inefficace la barriera. Il presidio era destinato proprio a fronteggiare il rischio di fuoriuscita dei veicoli, anche quando essa fosse favorita da distrazione, imperizia, imprudenza o velocità eccessiva. Le violazioni della conducente — la velocità di 116 km/h a fronte del limite di 50, l’inosservanza della segnaletica di pericolo, l’usura degli pneumatici e il mancato uso della cintura — hanno quindi assunto il significato di concause dell’evento, rilevanti ai fini del concorso colposo e della successiva liquidazione del danno, ma non di causa sopravvenuta autonoma e assorbente ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.
Delega di funzioni tardivamente dedotta e limiti alla rinnovazione ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
In chiusura, la sentenza fissa due importanti coordinate processuali. In primo luogo, è stata ritenuta inammissibile la doglianza con cui il dirigente invocava l’esonero da responsabilità per avere delegato la manutenzione a un funzionario titolare di posizione organizzativa, richiamando una nota provinciale menzionata nella consulenza del pubblico ministero. La Corte chiarisce che anche l’imputato assolto in primo grado, quando sia investito dall’appello delle parti civili agli effetti civili, ha l’onere di sottoporre al giudice del gravame le questioni difensive che richiedano accertamenti di fatto, come l’esistenza, il contenuto, l’effettività e l’operatività temporale di una delega di funzioni.
In mancanza, opera la preclusione di cui all’art. 609, comma 2, c.p.p. e la questione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. Il semplice richiamo della nota nella relazione del consulente del pubblico ministero non equivaleva a una specifica deduzione difensiva. La Corte ha inoltre rilevato che l’incarico richiamato nella documentazione risultava formalizzato dopo il sinistro e che la difesa non aveva prospettato l’integrale esclusione della posizione di garanzia del dirigente, ma soltanto una diversa ripartizione delle funzioni.
Esclusa la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
In secondo luogo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria. La riforma ai soli effetti civili non impone di per sé la rinnovazione quando il diverso esito dipenda dall’applicazione del criterio civilistico a un quadro tecnico invariato, senza una diversa valutazione dell’attendibilità dei consulenti o del contenuto delle loro conclusioni.
Come stabilito dalle Sezioni Unite Pavan (n. 14426/2019), l’obbligo di rinnovazione riguarda le prove dichiarative decisive. Le relazioni peritali scritte acquisite mediante lettura nel giudizio abbreviato non hanno invece natura di prove dichiarative e, nel caso concreto, non imponevano l’escussione orale degli esperti prima della riforma limitata agli effetti civili. La richiesta del Procuratore generale di esaminare i consulenti e di disporre eventualmente una perizia non dimostrava, da sola, l’incertezza del quadro probatorio; il contrasto sul dislivello era stato risolto mediante la documentazione fotografica e planimetrica.
Le massime
Circolazione stradale e obblighi di manutenzione (art. 14 CdS)
L’art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 costituisce una norma cautelare specifica di tipo “elastico”, idonea a fondare la posizione di garanzia e la regola di condotta del soggetto preposto alla gestione e manutenzione stradale anche con riferimento ad arterie realizzate in epoca anteriore al D.M. n. 223/1992. Le istruzioni tecniche di cui al D.M. 21 giugno 2004 possono essere utilizzate non quale fonte diretta dell’obbligo, ma come parametro conoscitivo per valutare in concreto la pericolosità della strada provinciale senza guardrail, senza che ne derivi un adeguamento automatico di ogni strada preesistente.
Appello della sola parte civile e giudizio controfattuale
Nel giudizio d’appello promosso dalla sola parte civile contro una sentenza assolutoria, l’obbligo di motivazione rafforzata impone al giudice di confrontarsi con gli argomenti della decisione di primo grado, senza incidere sull’irrevocabilità dell’assoluzione penale. Il nesso causale relativo alla domanda risarcitoria va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”. È pertanto immune da vizi logici la sentenza che ritenga, sulla base di una simulazione tecnica, che la presenza di una barriera avrebbe con probabilità prevalente impedito la sequenza di fuoriuscita, ribaltamento ed espulsione alla quale era stato ricondotto il decesso, qualificando la condotta imprudente della vittima come concausa e non come causa sopravvenuta da sola sufficiente.
Giudizio di legittimità e oneri dell’imputato assolto in primo grado
L’imputato assolto in primo grado, appellato dalle sole parti civili agli effetti civili, ha l’onere di prospettare al giudice di appello le questioni difensive che richiedano specifici accertamenti di fatto, quale l’efficacia esonerativa di un trasferimento di funzioni o di una delega a un titolare di posizione organizzativa. In difetto di tempestiva deduzione nel giudizio di secondo grado, opera la preclusione di cui all’art. 609, comma 2, c.p.p. e la questione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Le relazioni tecniche scritte acquisite nel giudizio abbreviato, inoltre, non sono prove dichiarative e non impongono, nel caso concreto, la rinnovazione dell’esame dei consulenti prima della riforma limitata agli effetti civili.
Avv. Sabrina Caporale





