La Cassazione conferma l’aggravante in un caso di maltrattamenti cui aveva assistito una bambina di cinque anni. Decisivi, nella vicenda, la capacità della minore di percepire l’aggressività e il disagio della madre, il tentativo di frapporsi tra i genitori e la pluralità degli episodi. La Corte non risolve, invece, il contrasto giurisprudenziale sulla sufficienza di un singolo episodio.
La presenza di un minore non comporta automaticamente l’aggravante dei maltrattamenti. Le aggressioni, anche verbali, vanno valutate nel loro contesto e per la loro capacità di esporre il minore al rischio di compromissione del normale sviluppo psico-fisico. Non occorre dimostrare che quel danno si sia già verificato; resta però necessario un accertamento fondato sulle circostanze concrete.
È quanto emerge dalla Cassazione penale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per maltrattamenti nei confronti della convivente, aggravati dalla presenza della figlia minore (Corte di Cassazione, sesta penale, sentenza 16 ottobre 2026, n. 36515).
La bambina percepiva l’aggressività e il disagio della madre
La minore aveva cinque anni. I giudici di merito avevano ritenuto che fosse in grado di percepire la carica aggressiva dei comportamenti del padre e il disagio psichico della madre. In alcune occasioni aveva cercato di frapporsi tra i genitori; inoltre, gli episodi cui aveva assistito erano plurimi.
La Cassazione ha giudicato logica la valutazione della Corte d’Appello: anche le aggressioni verbali, considerate insieme alle altre circostanze, potevano avere provocato un turbamento interiore ed esposto la bambina al rischio rilevante ai fini dell’aggravante. La decisione non afferma, però, che ogni lite o aggressione verbale in presenza di un minore sia sufficiente: il giudizio dipende dalle modalità e dal contesto delle condotte. L’art. 572, secondo comma, c.p. prevede l’aumento di pena quando il fatto è commesso, tra l’altro, in presenza o in danno di una persona minore. Art. 572 c.p.
Resta aperto il contrasto sul singolo episodio
La sentenza n. 36515 decide una vicenda caratterizzata da più episodi e non risolve in via generale la questione se ne basti uno solo.
Un orientamento richiede che numero, qualità e ricorrenza degli episodi cui il minore assiste consentano di inferire il rischio di compromissione del suo sviluppo a causa delle aggressioni, anche verbali. La Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 4824 del 2026 dà conto di questo indirizzo e di quello contrario, decidendo il caso sulla base della pluralità degli episodi.
Secondo un diverso orientamento, può bastare anche un singolo episodio, purché le sue modalità siano idonee a determinare nel minore uno stato di sofferenza fisica o psicologica e a esporlo al rischio rilevante. Questa impostazione è stata ribadita dalla Cassazione penale, Sezione VI, sentenza n. 16465 del 2026. La pluralità delle decisioni conferma quindi che il contrasto non può essere presentato come definitivamente composto dalla sentenza n. 36515.
La rinuncia all’appello non prova, da sola, ravvedimento
La difesa aveva inoltre sostenuto che la rinuncia al motivo d’appello sulla responsabilità fosse indicativa di una positiva evoluzione critica dell’imputato e dovesse essere valutata ai fini delle attenuanti generiche.
La Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile: la valutazione sulla meritevolezza delle attenuanti spetta al giudice di merito e la rinuncia, da sola, non dimostra in modo univoco un ripensamento, potendo dipendere anche da una scelta processuale orientata alla commisurazione della pena.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dovrà inoltre rifondere le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura da liquidarsi con separato decreto.
Avv. Sabrina Caporale





