La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha stabilito che il compenso non deve gravare sul contribuente, in quanto attiene al rapporto tra Ente impositore e concessionario

L’aggio di Equitalia è illegittimo. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con la sentenza n. 325/1/2016 accogliendo parzialmente il ricorso proposto da una ditta che aveva impugnato l’intimazione di pagamento  riferita ad Iva, Ires, Irap, ritenute e addizionali per diversi anni.

Pur respingendo i motivi del ricorso, in quanto le imposte erano effettivamente dovute e nella misura correttamente individuata, la Commissione ha ritenuto che l’aggio non deve essere conteggiato.

L’aggio è il compenso che spetta all’esattore per l’attività svolta per conto dell’Ente impositore; nel caso di Equitalia rappresenta il guadagno dell’azienda sulla riscossione dei tributi. Secondo la CTP tale  remunerazione, essendo relativa al servizio di esazione, attiene al rapporto tra l’Ente impositore e il concessionario  e non può dunque essere addossato al contribuente, che è soggetto estraneo a tale rapporto.

Inoltre, essendo un aiuto di Stato che la normativa assegna ad un’impresa, l’aggio si pone in contrasto con l’art. 107 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, in base al quale sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

In realtà l’aggio non è più presente nelle cartelle Equitalia dal 1 gennaio 2016, quando è stato sostituito dalla voce “costi di riscossione”. Tale modifica ha comportato una riduzione dei costi per il debitore; se infatti l’aggio nelle cartelle esattoriali era pari al 4,65% per i pagamenti effettuati dal contribuente entro i 60 giorni, e all’8% nel caso di protrazione per periodi successivi a questo termine, il passaggio ai costi di riscossione ha comportato uno sconto al 3% per il primo caso e al 6% nel secondo.

Tuttavia si tratta di fatto di una sostituzione più che altro terminologica che non cambia la sostanza delle cose; gli importi versati dal contribuente a titolo di onere di riscossione, infatti,  non vengono sempre incamerati da Equitalia e di conseguenza il problema del potenziale aiuto di stato, permane nella stessa misura.

Affinchè l’aggio di Equitalia venga decurtato dalla cartella esattoriale, il contribuente può tentare il ricorso al giudice di pace. Nel caso in cui il ricorso venga accolto la Cartella, quindi, non sarà considerata nulla ma solo scontata della cifra illegittima richiesta.

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