La Cassazione si è espressa in merito all’ allontanamento dalla casa coniugale e alla possibilità che ciò comporti l’addebito di separazione

Può l’ allontanamento dalla casa coniugale far scattare in automatico l’addebito della separazione?
Con l’ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte di Cassazione hanno fornito precisazioni su questo punto.

Per la Cassazione, in presenza di una giusta causa, l’ allontanamento dalla casa coniugale di uno dei due coniugi non rende automatico l’addebito della separazione.

Tale comportamento, infatti, non costituisce di per sé motivo di addebito.
Questo poiché è necessario verificare se esso sia l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa.
La questione va esaminata sotto il profilo dell’ampiezza delle scriminanti in presenza delle quali, un comportamento di per sé illegittimo, viene invece considerato legittimo.
Inoltre, è doveroso il riferimento a un principio generale affermato dalla normativa e ribadito più volte dalla giurisprudenza.
Si tratta di quello per cui l’ allontanamento dalla casa coniugale senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale.
Di conseguenza, è causa di addebito della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione, presupposto stesso di un rapporto matrimoniale.
La giurisprudenza dice che “se la rottura del rapporto coniugale è precedente all’allontanamento dall’abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l’addebitabilità della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessità di verificare ulteriormente se il comportamento dell’altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali”.
Pertanto, bisogna valutare con rigore questo tipo di situazioni.

In particolare, sul coniuge che si allontana pesa l’onere della prova circa l’esistenza del giustificato motivo.

La Cassazione Civile, con sentenza n. 2059/2012, ha stabilito che “l’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito.”.
Ciò è valido a maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio.
Se il coniuge prova che l’altro ha abbandonato volontariamente e in modo definitivo la casa coniugale senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve anche provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati.
In questo caso grava sull’altra parte l’onere di offrire la prova contraria per cui “quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 146 del c.c.”.
Va da sé che, in presenza di accordo tra le parti, l’ allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione.
Il problema si pone pertanto solo in riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana, quando questi adduce motivazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Non basta, quindi, una generica e immotivata “intollerabilità”.
 
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