Art. 316 bis c.c. e dovere dei nonni di mantenere il nipote (Cass. civ., sez. I, ordinanza interlocutoria, 17 ottobre 2022, n. 30368).

Art. 316 bis c.c. e sua applicazione nel caso in cui il genitore onerato non versi il contributo al mantenimento del figlio.

La decisione a commento affronta l’importante argomento del contributo al mantenimento dei figli, nel caso in cui uno dei genitori non possa adempiere.

L’art. 316 bis c.c. prevede che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.”

Ebbene, si tratta di un’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica.

Il Tribunale di Velletri, a fronte del mancato versamento da parte del padre del contributo al mantenimento per il figlio minore fissato in sede di separazione consensuale, disponeva a carico dei nonni paterni ex art.  316 bis c.c. il versamento della somma di 200 euro mensili.

La nonna, in proprio e per conto del marito deceduto nel frattempo, proponeva opposizione che veniva respinta.

La questione approda in Cassazione e la particolarità qui di interesse  risiede nel motivo con cui la nonna paterna lamenta il mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna.

Secondo la giurisprudenza, «l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli» (Cass. civ. 10418/2018; 19015/2011; 20509/2010; 3402/1995).

Oltre a ciò vi è da considerare che l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata, grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici.

Ciò posto, non potendo configurarsi un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, questi possono essere chiamati in giudizio a concorrere al mantenimento dei nipoti.

Nel caso di specie invece l’originario provvedimento ha imposto ai soli nonni paterni il mantenimento del nipote. Si tratta, come noto, di un provvedimento soggetto ad istanza di revisione per sopravvenuti motivi da parte di tutti gli interessati e dunque il Giudice di merito ha erroneamente disatteso la richiesta della nonna paterna di estendere il contributo al mantenimento anche alla nonna materna per la mancata partecipazione di quest’ultima all’originario giudizio.

Conclusivamente, la questione affrontata viene ritenuta meritevole di approfondimento e la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.

Avv. Emanuela Foligno

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