La Corte d’appello di Napoli nell’agosto del 2017, ha dichiarato non dovuto l’assegno di mantenimento in favore dell’ex compagna perché economicamente autosufficiente

La donna si è pertanto rivolta ai giudici della Cassazione al fine di sentir dichiarare la nullità della sentenza impugnata e ottenere il riconoscimento del diritto al predetto contributo economico.
Ma i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso confermando quanto già assunto dai giudici di merito.
Ed invero, nel caso in esame, «il tessuto motivazionale dell’impugnata sentenza risultava puntuale, coerente e perfettamente conforme ai principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità»
Nel negare al coniuge l’assegno di mantenimento, la corte d’appello aveva infatti tenuto conto della effettiva capacità di produrre reddito della ricorrente (la quale verosimilmente svolgeva attività lavorativa ed era di giovane età); del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza familiare (restando indimostrato il suo carattere elevato), nonché della oggettivamente breve durata della coabitazione.

La conferma della decisione impugnata

Che per tali motivi, nessuna censura poteva essere mossa all’impugnata sentenza, avendo la corte fatto corretta applicazione dei principi giuridici elaborati in materia.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale in tema di presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al coniuge più debole, ciò che rileva non è più il “precedente tenore di vita”, quanto piuttosto, la sua “indipendenza o autosufficienza economica”.
Ciò significa che a determinare la corresponsione o meno del contributo in questione sarà il reddito che il richiedente ha o è in grado di procurarsi in base alle propria formazione, all’età, alla propria esperienza lavorativa.
Il principio, cristallizzato nella sentenza n. 11504/17 della Cassazione, ricorda quanto già l’ordinamento prevede in relazione ai figli maggiorenni. L’aiuto economico in favore di questi ultimi dipende dalla loro effettiva capacità di indipendenza economica.

La redazione giuridica

 
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