La Corte di Cassazione ha fatto il punto sul reato di violenza privata nel caso in cui ci si ritrovi un’ auto parcheggiata davanti al cancello di casa

Con la sentenza numero 40482/2018, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti circa il reato di violenza privata nel caso in cui ci si imbatta in un’ auto parcheggiata davanti al proprio cancello di casa.

Per gli Ermellini, infatti, si configura il reato di violenza privata ogniqualvolta viene esercitata sulla vittima una coazione tale da porla in condizione di subire una situazione che non corrisponde al proprio volere.

Il caso di un’ auto parcheggiata davanti al cancello di casa configura una delle diverse ipotesi in cui il reato può configurarsi.

La vicenda

Nel caso di specie, un uomo, riconosciuto colpevole del reato di violenza privata, aveva impedito per giorni la chiusura del cancello posto sul limitare della proprietà della persona offesa e il transito attraverso tale apertura. L’ auto di sua proprietà era stata infatti parcheggiata proprio in prossimità dei battenti.

Ebbene, nel confermarne la condanna, la Corte ha precisato che una condotta, per poter assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 610 c.p., deve determinare sulla vittima una coazione tale da porla nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere.

Non è rilevante il mezzo con il quale è limitata la libertà di autodeterminazione della vittima.

Ciò che conta è che lo stesso sia idoneo allo scopo.

Pertanto, nel caso di specie, è indiscutibile che un’ auto parcheggiata davanti a un cancello risponda a tali caratteristiche.

Nell’assumere tale decisione, la Cassazione si è uniformata a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Esso ha riconosciuto integrato il reato di violenza privata in vari casi. Dal comportamento di chi occupa il parcheggio riservato a una specifica persona invalida, ad esempio. Così come lo riconosce per chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato in maniera tale da bloccare il passaggio e impedire l’accesso. O, infine, per chi durante una manifestazione di protesta per l’esecuzione di un’opera pubblica, impedisce agli addetti ai lavori di svolgere i compiti che sono stati loro assegnati.

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