Avvocati: niente più notifiche in cancelleria

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Non è più possibile procedere alle comunicazioni e alle notifiche in cancelleria, basta il domicilio digitale

L’articolo 16-sexies del decreto legislativo numero 179/2012 ha introdotto il domicilio digitale per ogni avvocato e per questo motivo non è più possibile procedere alle comunicazioni e alle notifiche in cancelleria. Tutto nasce da una controversia specifica, che emerge dalla sentenza numero 17048/2017 dell’11 luglio, avente ad oggetto il pagamento di alcuni canoni (e dei relativi interessi) per la locazione di un capannone industriale.
Il locatario non si è presentato in appello per arrivare in cassazione e far così valere i suoi diritti. Dall’altra parte però, il controricorrente, aveva notificato la sentenza di appello in cancelleria alla luce dell’omessa elezione di domicilio nel comune dell’ufficio procedente del locatario.
Per la Corte di cassazione, però, tale eccezione non merita accoglimento: seppur ricorrerebbero le condizioni in forza delle quali la ricorrente avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege in cancelleria, non può infatti non considerarsi che l’articolo 82, comma 2, del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 deve raccordarsi con la disciplina del domicilio telematico e delle notificazioni a mezzo P.E.C.
Da questo casus belli, attualmente ogni avvocato deve essere munito di un proprio domicilio digitale, conoscibile da terzi attraverso la P.E.C, il sistema di posta elettronico certificato che deve essere comunicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza e, da questo, al Ministero della giustizia.
Da questo possiamo concludere che la domiciliazione ex lege in cancelleria è ora limitata ai soli casi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per cause imputabili al destinatario. Quando invece l’indirizzo PEC è disponibile, sono vietate le comunicazioni o notifiche in cancelleria. C’è però un’eccezione: il caso in cui l’indirizzo P.E.C non funzioni per cause non imputabili al destinatario.
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