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Può un creditore sottoporre ad esecuzione forzata un bene immobile in comunione legale anche se questo riguarda solo uno dei due coniugi?

Innanzitutto è bene distinguere tra comunione legale e comunione ordinaria in quanto il primo rappresenta un istituto totalmente differente rispetto al secondo.
Una delle principali differenze rispetto alla comunione ordinaria è rappresentata dall’assenza di quote: ai singoli coniugi non spetta una specifica porzioni di bene, che sia questo un’immobile o quant’altro, ma spetta una “contitolarità”, cioè entrambi sono titolari del bene. Inoltre, non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi per l’appunto di una comunione finalizzata.
Dopo però un lungo dibattito giurisprudenziale, arrivato alla storica pronuncia della Cassazione Civile n. 6575 del 14 marzo 2013, se un creditore personale di uno solo dei due coniugi intende sottoporre a esecuzione un immobile che ricade in comunione legale, può procedere e sottoporre a pignoramento l’intero diritto di proprietà.
Ne deriva perciò che il coniuge non debitore diventa soggetto passivo dell’espropriazione, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore e, perciò, con diverse conseguenze:

  • Il bene che rientra nella comunione legale viene pignorato per intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge;
  • Il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore;
  • Il pignoramento viene trascritto contro entrambi i coniugi dove però deve essere indicata la qualità del coniuge non debitore in una postilla;
  • La documentazione ipocastale depositata ai sensi dell’art. 567 del cpc deve riguardare entrambi i coniugi per verificare che anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato;
  • Notifica dell’atto di avviso ex. Art. 498 del cpc anche ai creditori del coniuge non debitore;
  • Con il decreto di trasferimento devono essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non debitore.

Il coniuge non debitore andrà comunque a percepire la metà del ricavato della vendita del bene solo in sede di distribuzione, al lordo delle spese di procedura (Cass., Civ., Sez. III, 14/03/2013, n. 6575) senza la necessità di spiegare un atto di intervento, trovando applicazione l’art. 510 ultimo comma del cpc.
 
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