Respinto il ricorso contro la delibera assembleare che ripartiva tra tutti i condomini le spese per la sostituzione di ringhiere e divisori dei balconi

Con al sentenza n. 10848/2020, la Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra un condomino e il Condominio insorto in seguito a una delibera assembleare che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi. Il condomino aveva impugnato il provvedimento, ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, gli avevano dato torto.

Il Giudice di secondo grado, in particolare, aveva evidenziato che le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, con conseguente riconducibilità al novero delle parti comuni dell’edificio.

Nel ricorrere per cassazione, il condomino sottolineava come il Tribunale avesse errato a ricomprendere le ringhiere ed i divisori dei balconi tra le parti condominiali. Inoltre, non aveva spiegato quali fossero le caratteristiche tali da giustificarne il rilievo architettonico e prospettico.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte rigettando il ricorso.

I Giudici Ermellini hanno evidenziato come il Tribunale si fosse conformato a un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.

L’accertamento del giudice del merito che le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché “ben visibili all’esterno”, “disposti simmetricamente”, “omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale” assolvessero in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, costituiva un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

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