La condotta di chi usa un bancomat rubato va distinta da quella punibile ai sensi della normativa antiriciclaggio. Quest’ultima, infatti,  si riferisce alla ricezione di carte di pagamento “di provenienza illecita” ma non “ricollegabile a un delitto”

Era stato arrestato in flagranza ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 55 del d.lgs n. 231/2007). L’uomo, nello specifico, era stato trovato in possesso di un bancomat rubato.

Il fatto, tuttavia era stato riqualificato come ‘ricettazione’ dal Giudice per le indagini preliminari. Il magistrato, inoltre, non aveva convalidato la misura cautelare in quanto “la condotta di acquisizione/ricezione/occultamento” del bancomat era stata commessa “in data antecedente all’arresto medesimo”. A suo avviso, quindi, non poteva ritenersi sussistente la flagranza di reato.

Il Pubblico ministero, a sua volta, si era opposto alla revoca dell’arresto impugnando il provvedimento davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Secondo il PM il GIP aveva erroneamente riqualificato il fatto contestato nel reato disciplinato dall’art. 648 del codice penale.

I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 53676/2017, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni del ricorrente, respingendone l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.

Per la Cassazione, integra il reato di ricettazione “la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profittocarte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto”.
Nella fattispecie prevista dal d.lgs. n. 231/2007, invece, rientra, la ricezione di carte di pagamento “di provenienza illecita”, ma non “ricollegabile a un delitto”.

Nel caso in esame l’indagato era stato trovato in possesso di un bancomat rubato. Di conseguenza, secondo gli Ermellini,  il giudice per le indagini preliminari aveva, del tutto correttamente, riqualificato il reato come “ricettazione”.

Di qui il rigetto del ricorso e la conferma integrale del provvedimento impugnato.

 

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