Bicicletta taglia la strada all’auto: respinta la responsabilità esclusiva del ciclista nella causazione del sinistro stradale (Tribunale Busto Arsizio, Sez. III, Sentenza n. 1462 del 15 ottobre 2021) .

Bicicletta taglia la strada all’auto: la responsabilità esclusiva del ciclista è ravvisabile allorché lo stesso compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l’investimento […]: in tali termini si è espresso il Tribunale di Busto Arsizio.

Bicicletta taglia la strada all’auto. In particolare, il ciclista nell’atto di svoltare a sinistra, veniva investito dall’auto cadendo prima sul cofano della stessa e poi a terra.

Invece, il conducente dell’automobile sosteneva che la collisione si fosse verificata non frontalmente, ma lateralmente e che la responsabilità fosse esclusivamente del ciclista, non avendo egli segnalato l’intenzione di svoltare.

A fronte della domanda risarcitoria del ciclista di € 143.686,00, la Compagnia assicuratrice del veicolo gli corrispondeva l’importo di € 24.500,00.

Il Tribunale accoglie parzialmente entrambe le domande e viene osservato che la conducente del veicolo non ha provato di avere tenuto una velocità inferiore al limite massimo, circostanza che le avrebbe consentito di prevenire la collisione.

La fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. si connota in termini di oggettività, desumibile dalla particolare severità della prova liberatoria, ergo l’unico modo per liberarsi dell’obbligo di risarcimento è quello di riuscire a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Viene osservato, che in base al rapporto della Polizia Stradale l’urto avveniva lateralmente e non frontalmente, con ciò dimostrando che il ciclista avviava la manovra mentre la macchina già si trovava all’altezza del suo fianco sinistro, violando così la regola di cui all’art. 154 del C.d.s.

La Polizia Stradale ha accertato la presenza di una “strisciata lungo la fiancata destra” dell’autovettura e  una “abrasione” sul manubrio sinistro della bicicletta, così concludendo che l’urto è stato “laterale” e non frontale. La conclusione cui giunge la relazione è che, presumibilmente, l’autovettura sia entrata in collisione lateralmente con la bicicletta mentre quest’ultima era intenta ad effettuare l’attraversamento.

Gli esiti della relazione d’intervento, pur fondati su un giudizio di verosimiglianza, vengono ritenuti attendibili, in quanto giustificati dagli accertamenti fattuali svolti, ed in particolare dalla condizione della fiancata destra del veicolo e del manubrio sinistro della bicicletta.

Per tali ragioni viene ritenuto accertato che l’incidente sia avvenuto per colpa della bicicletta che taglia la strada all’auto.

L’accertamento della responsabilità, evidenzia il Tribunale, deve muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; successivamente, si deve accertare in concreto la colpa del soggetto danneggiato; da ultimo, si deve ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del soggetto danneggiato.

Nella fattispecie “bicicletta taglia la strada all’auto” , il concorso di colpa del ciclista è stato recentemente riconosciuto anche dalla Cassazione, laddove “la responsabilità del conducente del velocipede è ravvisabile allorché il ciclista compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l’investimento, ovvero la manovra di svolta a sinistra non presegnalata, con carattere repentino ed improvviso.

Secondo il Tribunale, la quota di responsabilità ascrivibile al ciclista è pari al 60%, e la residuale quota di responsabilità in capo al condecente dell’autoveicolo che non ha esaustivamente fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare l’urto.

Ed infine, viene precisato, che anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054, comma 1, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del danneggiato stesso, la colpa di questo concorre, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente.

In conclusione, per la bicicletta che taglia la strada all’auto: al ciclista vengono riconosciute le lesioni patite, come accertate dal C.T.U. nella misura del 22% di danno biologico permanente, liquidate nella misura della responsabilità accertata.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Obbligo di condurre a mano la bicicletta priva di segnalazioni luminose

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui