Respinto il ricorso di un ciclista accusato di inosservanza dell’obbligo di condurre a mano la biciletta sprovvista degli appositi dispositivi di segnalazione luminosa (Tribunale di Roma, Sentenza n. 18623/2021 del 29/11/2021-RG n. 13493/2019)

L’appellante ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma, ex art. 22 legge 689/1981, all’ordinanza ingiunzione prefettizia per la violazione dell’art. 182 comma 4 Codice della Strada – inosservanza dell’obbligo di condurre a mano la bicicletta sprovvista degli appositi dispositivi di segnalazione luminosa -, fatto accertato a seguito del sinistro stradale occorso in Roma in data 30 settembre 2015, sostenendo che i dispositivi di segnalazione luminosa si erano distaccati a seguito dell’urto con altra vettura, e che i verbalizzanti erano intervenuti 25 minuti dopo la verificazione dell’incidente; ha poi eccepito che l’infrazione non era stata contestata nell’immediatezza; ha infine lamentato la carenza di motivazione della ordinanza prefettizia, peraltro sottoscritta dal vice-prefetto e non dal Prefetto.

Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione.

Il verbale di accertamento di violazione al codice della strada costituisce atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Se è indubbio che i verbalizzanti sono intervenuti sul luogo del sinistro dopo che la collisione tra i due veicoli si era già verificata, talché non hanno potuto constatare personalmente se il velocipede a seguito dell’urto fosse stato privato dei dispositivi di segnalazione luminosa, è altrettanto vero che dalla entità e collocazione dei danni materiali sui due veicoli coinvolti, nonché dalle dichiarazioni rese dal conducente della vettura antagonista non risulta che i suddetti dispositivi, originariamente in funzione (secondo la tesi di parte appellante) , si siano distaccati a seguito dell’urto; il conducente della vettura antagonista ha infatti dichiarato testualmente nell’immediatezza: “Faccio presente che la bicicletta non aveva alcun dispositivo luminoso acceso”.

Difatti, non venivano rinvenuti sul luogo del sinistro i dispositivi del velocipede asseritamente distaccatisi.

Ebbene, l’attività di elaborazione e di vaglio critico posta in essere dalle forze dell’ordine non è stata confutata dall’appellante.

L’immediato ricovero del conducente della bicicletta ha impedito, di fatto, la contestazione immediata della violazione da parte dei verbalizzanti, ma tale assenza di contestazione immediata, in quanto necessitata dalle precarie condizioni dell’odierno appellante a seguito del sinistro, che hanno poi condotto al trasporto di quest’ultimo presso il Policlinico Gemelli, non costituisce condotta censurabile in capo ai verbalizzanti tale da inficiare il verbale redatto.

In tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione per l’irrogazione di sanzione amm.va – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell’art. 204 d.lgs. 30 -4-1992 n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge 689/1981, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto , con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) , in quanto riproposte nei motivi di opposizione , decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Civ. SSUU 1786/2010) .

La motivazione è indicata per relationem sulle controdeduzioni fatte pervenire dall’organo accertatore, controdeduzioni cui il Prefetto risulta essersi uniformato.

Quanto infine alla pretesa mancanza di sotto scrizione delle ordinanze – ingiunzione si osserva che in riferimento alla firma del Vice Prefetto indicata a stampa, preceduta dalla locuzione “per il Prefetto”, la sottoscrizione del Vice Prefetto, rectius la indicazione del nominativo del medesimo a stampa, quale soggetto delegato dal Prefetto al compimento di singoli atti, non inficia la validità della ordinanza – ingiunzione.

Per tali ragioni la decisione del Giudice di Pace viene integralmente confermata con rigetto dell’appello.

Avv. Emanuela Foligno

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