Respinto il ricorso di un uomo che chiedeva alla Provincia di ripagargli i danni riportati dalla sua automobile a causa di una buca presente sulla strada
La buca era ben percepibile come insidia. Con questa motivazione i Giudici del merito negavano a un uomo il risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura (quantificati in € 1600,59) a causa di una buca presente nella strada provinciale.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione l’automobilista denunciava che il Tribunale aveva erroneamente escluso la responsabilità del custode per non essere “emersa … una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso, stante l’assenza di prova per testi sul punto”, e rilevando pure che il verbale dei carabinieri avrebbe solo attestato l’esistenza della buca, “senza descriverne … le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso”.
Il giudice d’appello – a detta del ricorrente – avrebbe dunque creato una “commistione” tra il criterio di imputazione della responsabilità per colpa di cui all’articolo 2043 c.c. e il criterio di responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., come se spettasse al danneggiato dimostrare la situazione come insidiosa, in conseguenza del duplice e concorrente requisito.
L’uomo, inoltre, eccepiva la nullità della sentenza in quanto, avendo il Tribunale affermato che il verbale dei carabinieri avrebbe solo attestato l’esistenza della buca, “senza descriverne … le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso”, non avrebbe tenuto conto delle fotografie a integrazione dello stesso, per cui avrebbe fornito una motivazione inferiore al minimum costituzionale.
Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 21323/2020 hanno ritenuto di respingere il ricorso perché inammissibile. Le doglianze dell’automobilista, infatti, rappresentavano, complessivamente, “una estrapolazione artificiosa che costituisce la sostanza di entrambi motivi”.
Per la Cassazione il Tribunale, in realtà, aveva seguito la giurisprudenza di legittimità sull’articolo 2051 c.c., e aveva escluso il nesso causale tra la buca e l’evento dannoso (o comunque il danno) ritenendo ben percepibile la buca come insidia, e quindi ritenendola non percepita dal danneggiato per “comportamento colposo” dello stesso.
La redazione giuridica
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