Riconosciuta a una donna la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio sulla base del peggioramento delle condizioni di salute per via di un disturbo depressivo

Aveva chiesto la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del suo matrimonio, che non le aveva riconosciuto l’assegno divorzile, allegando il netto peggioramento della propria situazione rispetto a quella sussistente al tempo della pronuncia della sentenza di divorzio. La donna, infatti, evidenziava di aver perso il lavoro, senza aver trovato un nuovo impiego, con deterioramento del suo stato di salute a causa di un disturbo depressivo. Chiedeva pertanto che fosse determinato a suo favore un contributo al mantenimento a carico del coniuge per la somma di Euro 1000,00.

Il Tribunale aveva respinto la domanda rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire un reddito utile a garantire un tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio. La Corte territoriale, in accoglimento parziale del reclamo della donna, aveva determinato l’assegno di mantenimento nella somma mensile di € 200,00 mensile, osservando che: la reclamante aveva lavorato, percependo uno stipendio consistente, dal 2006 a tutto il 2009, mentre aveva lavorato pochi mesi nel 2012 per la somma mensile di € 500,00, restando inoccupata successivamente all’età di 55 anni. Alla data del ricorso in primo grado, poi, aveva dimostrato: di aver cercato lavoro, anche partecipando a corsi di riqualificazione; di essere disoccupata da 62 mesi e di aver subito un peggioramento delle condizioni di salute, raggiungendo un’età che rendeva complicato trovare altro impiego lavorativo.

Pertanto, non era da condividere la motivazione del Tribunale circa l’impossibilità per la reclamante di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.

L’ex coniuge ricorreva quindi in Cassazione, lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto mutati i presupposti relativi al mantenimento della moglie, non risultando provato che lo stato ansioso di quest’ultima fosse invalidante, e non ritenendo invece variata la situazione economica del ricorrente, pur avendo quest’ultimo dimostrato il minor reddito percepito rispetto al divorzio. Il ricorrente, inoltre, deduceva l’omesso esame di fatti decisivi circa i presupposti della modifica del mantenimento, in quanto il giudice di secondo grado non aveva valutato correttamente i dati reddituali e patrimoniali delle parti, valorizzando invece il criterio del mantenimento del tenore di vita pregresso, e attribuendo rilievo allo stato di salute della ex-moglie, anche se non adeguatamente dimostrato dai documenti prodotti.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21140/2020 ha ritenuto le doglianze inammissibile perché tendenti al riesame dei fatti. Invero, il ricorrente lamentava che il giudice di secondo grado avesse ritenuto variati i presupposti per la determinazione del contributo al mantenimento dell’ex-coniuge attraverso censure afferenti al merito delle varie questioni introdotte, quali: lo stato di salute della donna, i dati reddituali e patrimoniali delle parti. Al riguardo – hanno sottolineato dal Palazzaccio – “è orientamento consolidato che il giudice debba valutare la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento”. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva esaminato ogni questione e, dunque, non emergeva alcun omesso esame.

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