Peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore e nesso causale (Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2022,  n.33238).

Peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore per violazione degli obblighi datoriali di protezione e sicurezza.

La Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per violazione degli obblighi di protezione e sicurezza. I Giudici di merito hanno ritenuto insussistente una responsabilità datoriale a fronte della mancanza di “un idoneo sostegno probatorio al nesso di causalità tra la condotta datoriale contestata e il peggioramento delle condizioni di salute della lavoratrice”, avendo, il CTU medico legale, escluso il collegamento causale tra attività lavorativa svolta dalla lavoratrice presso l’ufficio postale e le infermità di natura cardio-vascolare e dovendo altresì escludere che la “reattività distimica, ritenuta dal CTU quale plausibile esito del vissuto lavorativo, potesse ritenersi provata alla luce del principio del più probabile che non”.

La lavoratrice si rivolge alla Cassazione lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale inerente lo svolgimento delle mansioni svolte, erroneità della CTU Medico-Legale ed errata valutazione del danno psichico.

Preliminarmente gli Ermellini ribadiscono che  non può essere oggetto di censura l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal Giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Il vizio di omessa pronuncia ricorre  quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica. Ergo, non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., ove si assuma che il Giudice di merito non abbia considerato alcuni documenti oppure fatti secondari dedotti dalla parte, potendosi in tal caso ritenere integrato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ne ricorrano i presupposti.

Per quanto riguarda le censure mosse alla CTU , viene ribadito che l’omesso esame dei rilievi contenuti in una CTP e trascurati dal Consulente d’ufficio, rileva come vizio di omessa motivazione quando la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia l’incidenza sulla valutazione della sussistenza o meno di un determinato stato patologico.

La sentenza che ha aderito alle conclusioni del CTU, è censurabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure nell’omissione degli accertamenti strumentali.

Al di là di tali ipotesi, la censura del danneggiato costituisce dissenso diagnostico non censurabile in sede di legittimità.

Ciò posto, il peggioramento delle condizioni di salute dedotte della ricorrente è stato respinto da entrambi i Giudici di merito con motivazione congrua.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Infortunio causato dalle pale meccaniche del tosaerba

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui