Danno parentale: liquidazione del pregiudizio in presenza di prima moglie e convivenza more uxorio al momento del decesso (Trib. Milano, sez. X, 22 dicembre 2022, n. 10143).

Danno parentale e legittimazione al pregiudizio della prima moglie e della convivente more uxorio.

Nella singolare vicenda il Tribunale di Milano si è così espresso: “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ove il matrimonio sia stato dichiarato nullo – per aver la vittima di un sinistro stradale contratto seconde nozze senza aver sciolto il vincolo con il primo coniuge – il superstite è comunque legittimato a chiedere il risarcimento del danno in qualità di convivente more uxorio, se prova la convivenza fino al momento del decesso. E ciò anche in presenza di richiesta risarcitoria del primo coniuge, la cui posizione giuridica soggettiva è distinta e autonoma rispetto a quella del convivente more uxorio”.

L’uomo, rimasto vittima di un sinistro stradale, si sposava regolarmente. Successivamente si separava dalla moglie e iniziava la convivenza con un’altra donna. Dopo alcuni anni di convivenza la coppia si sposa, ma il divorzio dalla prima moglie viene pronunziato alcuni giorni dopo le seconde nozze.

Dopo il sinistro stradale in cui l’uomo perde la vita, il suo secondo matrimonio viene dichiarato nullo poiché l’uomo risultava ancora sposato con la prima moglie. La “seconda moglie”, che quindi deve essere qualificata “convivente”, cita a giudizio il responsabile del sinistro e l’assicurazione onde ottenere il danno da perdita del rapporto parentale.

L’assicurazione si costituisce in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione attiva della donna e sostenendo che, a fronte della dichiarata nullità del matrimonio, la posizione giuridica della stessa non sarebbe qualificabile neppure come convivenza more uxorio; con conseguente esclusione di ogni diritto al risarcimento per la perdita parentale, anche alla luce del rischio di una possibile duplicazione risarcitoria, visto il danno già liquidato in sede penale in favore della prima moglie, costituitasi parte civile.

La singolare questione pone in risalto due questioni: 1) coniuge e convivente sono entrambe legittimate a richiedere il danno da perdita del rapporto parentale?; 2) In caso affermativo, il quantum stabilito dalle Tabelle milanesi deve essere suddiviso tra le due donne, ovvero liquidato per intero in favore di entrambe?

Il Tribunale di Milano ha ritenuto, invece, che l’attrice avesse assolto adeguatamente agli oneri di allegazione e a quelli istruttori in punto di esistenza del legame di convivenza con la vittima. Pacifica la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale,  l’annullamento del matrimonio è parsa una circostanza neutra rispetto alla legittimazione attiva della “convivente” e al suo diritto al risarcimento per la perdita del compagno.

Per la liquidazione del relativo danno il Tribunale applica le proprie Tabelle che, dopo il recente aggiornamento a punti, contemplano anche il ristoro per la perdita del rapporto parentale in favore del convivente.

L’assicurazione aveva eccepito come la prima moglie si fosse costituita parte civile nel procedimento penale per omicidio stradale, ottenendo, in quella sede, un risarcimento di € 20.000,00. Secondo la Compagnia, quindi, vi sarebbe una indebita duplicazione risarcitoria della medesima voce di danno.

Al riguardo, il Tribunale di Milano  ha chiarito che la domanda del convivente more uxorio non si sovrappone a quella del primo coniuge. Le due donne, infatti, sono titolari di posizioni giuridiche soggettive del tutto autonome, ciascuna integralmente risarcibile secondo i rispettivi parametri tabellari.

Osservazioni

Ribadito, dalla decisione a commento, che le posizioni soggettive del coniuge e del convivente more uxorio sono distinte e, in astratto, autonomamente risarcibili, non bisogna dimenticare che il danno da perdita del rapporto parentale presuppone, come noto, una stabile convivenza e la presenza di legami affettivi.

Traslando tale pacifico principio al caso in esame, per la prima moglie è alquanto difficile provare i presupposti fattuali del risarcimento per la perdita del rapporto parentale, considerata la presenza di una stabile convivenza more uxorio dell’ex marito con altra donna. Tuttavia, la stessa è stata risarcita in sede penale, quale parte civile costituita.

Avv. Emanuela Foligno

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