Infortunio sul lavoro, nessun risarcimento senza prova del nesso eziologico

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infortunio sul lavoro

Respinto il ricorso di un collaboratore scolastico che invocava la responsabilità datoriale e chiedeva il ristoro del danno subito a causa di un infortunio sul lavoro

La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiede l’allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l’inadempimento, sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 21201/2020, pronunciandosi sul ricorso di un collaboratore scolastico che si era visto negare, in sede di merito, il risarcimento dei danni derivati da un infortunio sul lavoro occorso nei locali della scuola dell’infanzia presso cui prestava servizio.

Il lavoratore era caduto mentre trascinava un carrello contenente pentole vuote ed aveva agito in giudizio sostenendo che l’infortunio fosse addebitabile a responsabilità dell’amministrazione, la quale aveva omesso la necessaria formazione sulle modalità di conduzione del carrello ed aveva installato all’ingresso della scuola una pedana inidonea all’uso, reso difficoltoso dalle dimensioni e dalle caratteristiche della porta di passaggio nonché dall’instabilità dello scivolo.

La Corte di appello, confermando la decisione del Giudice di prime cure, aveva escluso qualsiasi condotta colposa di parte datoriale, ritenendo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione l’assenza di nesso causale fra l’asserita nocività dell’ambiente di lavoro e la caduta, perché quest’ultima, avvenuta a circa metà della pedana, non era stata determinata dalle caratteristiche della pedana né dal trascinamento del carrello e sulla dinamica della stessa non aveva in alcun modo inciso la dimensione della porta d’ingresso. L’uomo, infatti, aveva dichiarato di essere “caduto rovinosamente all’indietro malponendo il piede di appoggio destro” ed il carrello non aveva subito alcuna inclinazione, rimanendo fermo a metà della pedana con l’intero carico al suo interno.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente contestava  al Collegio distrettuale di avere erroneamente escluso il nesso causale che, invece, era stato provato attraverso la produzione documentale e l’espletamento di CTU.

Il collaboratore scolastico, peraltro, ribadiva che la caduta si era verificata perché il trasporto del carrello era reso non agevole dalle dimensioni della porta di accesso, non conforme alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia, aggiungendo che il datore di lavoro, oltre a violare gli obblighi di formazione e di informazione, aveva altresì omesso di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, violando l’art. 2087 cod. civ.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle doglianze respingendo il ricorso perché inammissibile. La Cassazione ha infatti ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione l’accidentalità della caduta, verificatasi per ragioni del tutto indipendenti dalle dimensioni del passaggio e dalle caratteristiche della pedana. Il ricorso, in conclusione,  non coglieva pienamente la ratio decidendi della pronuncia e, oltre a confondere la prova del danno con quella del nesso causale fra violazione ed evento, insisteva solamente sulla nocività dell’ambiente di lavoro, che non è sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria nei casi in cui, dall’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, emerga la totale assenza della necessaria derivazione eziologica del fatto lesivo dalla pretesa mancanza o inidoneità della misura di prevenzione.

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