La mancanza di controllo e l’omissione nell’adozione di protocolli di sicurezza portano alla condanna del datore per l’infortunio sul lavoro dell’operaio
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.26853/2020 riguarda il delicato tema della responsabilità per gli infortunio sul lavoro e il rispetto delle norme relative alla sicurezza.
In particolare, nel caso di specie, un operaio durante l’esecuzione di alcuni lavori, cadeva da un ponteggio non a norma con le disposizioni relative alla sicurezza nei cantieri e a causa della caduta si procurava un trauma cranico molto grave, le cui conseguenze permanenti gli causavano la perdita dell’olfatto e del gusto, oltre ad aver richiesto una convalescenza di 240 giorni. Gli imputati per lesioni gravissime appellavano la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Adivano, dunque, la Suprema Corte di Cassazione.
Gli Ermellini hanno preliminarmente affermato che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto ha il dovere di “adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l’incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati”.
La Cassazione ha poi aggiunto che “il C.S.E. deve inoltre segnalare al committente, previa contestazione scritta all’impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un’attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici“.
All’esito delle valutazioni che precedono la Corte confermava la sentenza di condanna per i due imputati.
Avv. Claudia Poscia
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