Le Sezioni Unite della Cassazione rispondono al quesito relativo all’assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura

Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono finalmente pronunciate circa la sottoposizione degli interessi di mora alla disciplina antiusura. Lo ha fatto con la sentenza n. 19597/2020 che ha messo a tacere anche le polemiche interne alla stessa Corte, ove c’erano diverse correnti di pensiero. La conclusione a cui sono giunte le Sezioni Unite della Cassazione è che la risposta al quesito se gli interessi di mora debbano meno essere sottoposti alla disciplina anti usura, sia affermativa.

In sostanza la disciplina antiusura trova applicazione nell’ambito degli interessi moratori, in tanto in quanto essa sanziona la pattuizione di interessi eccessivi al momento della stipula di un contratto per la concessione del denaro ma anche la promessa di qualsiasi somma di natura usuraria dovuta in relazione al contratto concluso.

L’esigenza primaria, tenuta in considerazione, dalla Suprema Corte è la tutela del debitore, affinché questo non sia lasciato in balia del finanziatore.

A tale scopo il finanziatore è oggetto di una doppia forma di controllo. Un primo controllo si ha nel momento in cui vengono stabiliti i tassi prima della conclusione del contratto e quello successivo alla scadenza della rata, oppure decorso il termine per la restituzione della somma.

L’applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori risponde anche  e soprattutto a criteri di tutela del fruitore del finanziamento, alla volontà di repressione della criminalità economica , alla direzione del mercato creditizio e da ultimo alla stabilità del sistema bancario. Altro tema affrontato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite è quello del c.d. rischio creditorio, nel quale sono ricompresi sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi di mora. Mentre i primi, ovvero gli interessi corrispettivi, sono fondati sul presupposto della puntualità dei pagamenti, gli interessi moratori contemplano invece l’incertus an e l’incertus quando, ovvero trovano applicazione laddove vi sia un ritardo nel pagamento, ritardo non previsto dall’originario contratto.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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