Non è soggetta all’imposta di registro la clausola contenuta in un contratto di locazione ad uso abitativo che prevede il pagamento di interessi moratori in caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni
Una srl aveva agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro (imposta in misura fissa, ex artt. 20 e 21, c. 1 DPR 131/86, e art. 11) sulla clausola inserita in un contratto di locazione ad uso abitativo per il pagamento dell’interesse legale di mora in caso di mancato o ritardato versamento, anche parziale, dei canoni di locazione da parte del conduttore.
Secondo la società ricorrente tale clausola non può qualificarsi come penale, non avendo funzione rafforzativa del vincolo contrattuale e non essendo frutto di una ulteriore e particolare volontà pattizia che si va ad aggiungere, per volontà discrezionale delle parti, ad una regolamentazione contrattuale già di per sé compiuta e autosufficiente.
Respinta in primo grado, la domanda è stata accolta dai giudici della CTR per la Lombardia (n. 4690/2019) i quali hanno condiviso l’assunto secondo il quale non può qualificarsi come penale la clausola relativa al pagamento dell’interesse legale di mora in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il riferimento normativo
Del resto l’assimilazione tra i due istituti – ha affermato il Collegio – è interdetta anche dal raffronto, tra l’art. 1382 c.c. (clausola penale) ai sensi del quale “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore” e l’art. 1224, comma 2 c.c. (interessi di mora), ai sensi del quale invece “al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.
La stessa giurisprudenza di merito ritiene che la previsione di interessi di mora non abbia natura coercitiva, ma risarcitoria, consistendo in una liquidazione anticipata, presuntiva, forfettaria, proporzionata al protrarsi dell’inadempienza e alla gravità del danno causato dal locatario.
Il principio dell’applicazione di interessi di mora per i ritardi nei pagamenti è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Dlgs. 231/2002, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, e con il D.L. 132/2014 è stato esteso anche ai rapporti tra parti non imprenditori commerciali.
La pronuncia della CTR Lombardia
Peraltro, secondo l’art. 21 DPR 131/86, se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione, che dà luogo alla imposizione più onerosa. Invece, la CTP di Milano aveva acriticamente recepito la tesi dell’Ufficio, secondo cui i contratti soggetti a condizione sospensiva, sono registrabili con il versamento dell’imposta in misura fissa, ex art. 27 DPR 131/86, senza prima affrontare il problema dell’interdipendenza, o meno, delle clausole contrattuali.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarite che, con il termine “disposizioni” contenuto nel comma 2, art. 21 TUR, il Legislatore abbia inteso riferirsi, in caso di atto giuridico di matura privatistica, al concetto di negozio giuridico nella sua totalità, non già alle singole obbligazioni che nell’atto trovino la loro fonte e che non potendo sopravvivere autonomamente non costituiscono atto tassabile.
Per queste ragioni l’appello è stato accolto e riformata la decisione di primo grado.
La redazione giuridica
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