La clausola penale apposta nel contratto di locazione ha carattere accessorio, meramente eventuale e, pertanto, non è soggetta all’imposta di registro

La vicenda

La ricorrente aveva impugnato, dinanzi alla CTP di Milano, gli avvisi di liquidazione aventi ad oggetto il recupero dell’imposta di registro non versata, relativa alla clausola penale inserita nel contratto di locazione.

Secondo la ricorrente, le clausole in questione hanno natura accessoria in quanto non afferiscono le prestazioni tipiche di un contratto di locazione (l’obbligo di far godere una cosa mobile o immobile per un dato tempo a fronte di un determinato corrispettivo); e ciò in quanto, gli effetti della clausola penale non discendono dal contratto, ma da un evento esterno allo stesso, ossia l’inadempimento o il tardivo adempimento di determinate prestazioni.

La pronuncia della CTP di Milano

Il ricorso è stato accolto perché fondato. La CTP di Milano (sentenza n. 791/2020) ha affermato che “la clausola penale ha carattere accessorio, meramente eventuale, e funge da strumento contrattuale che consente di liquidare anticipatamente l’ammontare del danno determinato dall’inadempimento di un’obbligazione stabilita nel contratto soltanto nell’ipotesi in cui le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, decidano di inserire detta clausola al fine di prevenire un futuro contenzioso inteso a liquidare i danni da ritardata restituzione dei locali condotti in locazione”.

Detto in altri termini, di per sé sola la clausola penale non avrebbe alcun senso di esistere: se il contratto di locazione non esiste non (r)esiste neppure la penale, che perciò non avrebbe funzione indipendente nell’economica complessiva del contratto.

Perché risarcire i danni da ritardato adempimento di un contratto che non è mai esistito in quanto nullo ab origine?

A tali considerazioni la CTP ha aggiunto il rilievo che il danno da ritardato adempimento, come quello da ritardata restituzione dell’immobile, è già considerato dall’ordinamento (art. 1218 c.c.) quale effetto connaturato all’inadempimento e alla colpa, di talché la clausola penale non fa altro che quantificare, ovverosia rendere liquido, tale (maggior) danno.

D’altra parte, l’imposta di registro ha una duplice valenza e funzione, quella – sotto un primo profilo – di attribuire data certa al contratto, e tale funzione viene assolta, in modo necessario e sufficiente, dal pagamento di un’unica imposta corrispondente ad un’unica registrazione, e quella di “colpire” una manifestazione di trasferimento della ricchezza: sotto quest’ultimo profilo, nel caso di specie non vi era alcuna manifestazione di ricchezza posto che il danno era solo eventuale e, comunque il relativo ristoro non rappresenta né creazione né trasferimento di ricchezza, ma solo il controvalore dell’inadempimento dell’obbligazione originaria, già assoggettata al tributo.

Per queste ragioni l’avviso di accertamento è stato annullato.

La redazione giuridica

Leggi anche: 

LOCAZIONE: MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO CANONE LEGITTIMA LA RISOLUZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui