Lavoro e sicurezza, mancata formazione condanna il datore

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L’obbligo di assicurare ai dipendenti una formazione adeguata circa l’uso dei macchinari è il cuore della sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro che non informa il dipendente riguardo al corretto funzionamento dei macchinari necessari alla prestazione dell’opera è responsabile anche penalmente dell’eventuale infortunio del proprio operaio; lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 23947/2020.

La Suprema Corte nella sentenza in oggetto ha chiarito che il datore di lavoro che non faccia formazione ai propri dipendenti riguardo all’uso dei macchinari è responsabile dell’infortunio capitato al lavoratore, laddove questo sia stato causato dalla mancata formazione ricevuta.

Il giudice di legittimità ha ritenuto valide le censure mosse dalla Corte di Appello che aveva condannato il datore di lavoro per lesioni colpose ai danni del lavoratore.

La dinamica del fatto è da ricondursi allo spostamento di una saldatrice con un muletto che, cadendo, ha investito l’operaio, causandone una incapacità a svolgere anche le attività più ordinarie durata un periodo di 40 giorni.

Il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che la condotta del lavoratore fosse stata abnorme e che non avrebbe comunque potuto immaginare che i suoi dipendenti avessero intenzione di trasportare la saldatrice sul muletto.

La Corte ha giustamente chiarito come fosse compito precipuo del datore di lavoro quello di fornire una adeguata informazione circa le modalità d’uso del muletto, nonché a proposito di eventuali manovre troppo pericolose e pertanto da evitare.

Si leggeva quindi che “il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti e risponde pertanto dell’infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti”.

                                                       Avv. Claudia Poscia

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