La prescrizione di indennizzo Inail è sospesa durante la liquidazione della prestazione da infortunio sul lavoro e malattia professionale fino all’adozione di provvedimento da parte dell’Istituto stesso

Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Inail

Ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3 citato d.P.R. n. 1124 non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

La vicenda approda in Cassazione (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 16598 del 3 agosto 2020) dalla Corte di Appello di Trento che confermava in toto la sentenza di primo grado che accoglieva la domanda del lavoratore per il riconoscimento dei postumi invalidanti a seguito di infortunio sul lavoro.

Secondo la Corte d’Appello la sospensione della prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall’INAIL in favore dell’assicurato permaneva sino alla definizione del procedimento amministrativo sicchè, nella specie, il termine non era ancora decorso.

L’Inail impugna la sentenza d’Appello e ricorre in Cassazione lamentando come errato il protrarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata del procedimento amministrativo.

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Inail e aderisce all’arresto delle Sezioni Unite del 2019 (SS.UU. n. 11928/2019) , secondo cui “il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 resta sospeso, ex art. 111, comma 2 stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore”.

Ne deriva che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3 citato D.P.R. n. 1124 non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Il ricorso viene dunque rigettato in quanto la sentenza impugnata è conforme ai principi delineati dalle Sezioni Unite, anche se il componimento del contrasto giudiziale risulta successivo al deposito del ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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