E’ da ritenersi responsabile il libero professionista che non informa il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione

Spetta al libero professionista informare il cliente delle scarse possibilità di successo dell’impugnazione e dissuaderlo dal ricorrere alla Giustizia tributaria per il rischio di soccombenza, e di tale circostanza va fornita la prova.

In tali termini si è pronunziato il Tribunale di Vicenza (Sez. I, sentenza n. 662 del 26 marzo 2020)

La vicenda trae origine da 2 avvisi di accertamento ricevuti da una Società commerciale inerenti omessi ricavi, rideterminazione del reddito d’impresa, oltre a sanzioni e interessi.

A breve distanza anche ai soci della predetta società commerciale venivano notificati avvisi di accertamento inerenti i medesimi periodi di imposta per redditi non dichiarati nella presunzione che i maggiori ricavi della Società fossero stati distribuiti ai soci a titolo di dividendi non registrati e che gli stessi fossero imponibili.

Gli avvisi di accertamento venivano affidati al Commercialista che seguiva la Società e al Ragioniere della Società stessa.

Entrambi consigliavano di contestare gli avvisi di accertamento ricevuti e pertanto venivano notificati a mezzo PEC i relativi ricorsi per conto della Società.

Poco dopo i predetti professionisti notificavano a mezzo posta i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento per conto dei soci.

Nella impugnazione degli avvisi di accertamento dei singoli soci veniva coltivata solo la infondatezza dell’applicazione del principio di “ribaltamento” della distribuzione dei dividendi.

I ricorsi presentati tramite PEC e inerenti la Società commerciale venivano dichiarati inammissibili poiché privi di firma digitale e di procura ad litem autenticata, mentre i ricorsi presentati per i Soci venivano respinti.

In breve tempo arrivavano le notifiche delle Cartelle di pagamento a seguito delle decisioni di primo grado e nel frattempo veniva presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale.

Nelle more la Società si scioglieva ed entrava in liquidazione con la conseguenza che la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’estinzione del procedimento nei confronti della Società e confermava la Sentenza di primo grado nei confronti dei Soci.

I soci contestano ai professionisti l’inadempimento del mandato professionale e chiedono al Tribunale la condanna degli stessi al risarcimento di quanto pagato all’Agenzia della Riscossione e delle spese dei giudizi tributari.

Subordinatamente chiedono il risarcimento nella misura del maggior esborso sostenuto in assenza delle indicazioni di pagamento tempestivo degli Avvisi di Accertamento.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia i principi della responsabilità del libero professionista che “è una responsabilità per colpa limitata alla colpa grave o al dolo qualora la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ex art. 2236 c.c.”

Ergo, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità  dimostrando l’impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione, oppure di aver agito con diligenza.

In particolare, nel caso in cui l’opera richiesta al professionista sia quella di avviare un procedimento giudiziario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione, necessariamente prognostica, positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso.

Il danneggiato, invece, ha l’onere di provare:

1) il contratto d’opera professionale; 2) la difettosa o comunque inadeguata prestazione professionale resa; 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno-evento lamentato; 4) l’esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile.

In virtù di tali principi il Tribunale di Vicenza  respinge le domande proposte in via principale, in quanto, “pur essendo innegabile l’errore grave di aver notificato il ricorso via PEC senza la sottoscrizione digitale, il ricorso comunque avrebbe avuto, secondo il giudizio prognostico ottenuto applicando la regola del “più probabile che non”, assai scarse probabilità di conseguire un esito positivo. Inoltre, per quanto concerne il cd. “ribaltamento” del maggior reddito accertato nei confronti dei soci, essi avrebbero dovuto dimostrare (e non è stato fatto) il mancato effettivo conseguimento di tali utili dalla società”.

Viene, invece, accolta la domanda subordinata, inerente il risarcimento delle sanzioni applicate dall’Agenzia della Riscossione rispetto alla possibilità di una definizione tempestiva agevolata.

Rammenta il Tribunale che spettava ai professionisti  fornire la prova della corretta informazione ai clienti, quindi le imposte restano a carico dei soci (contribuenti), le sanzioni no.

Avv. Emanuela Foligno

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