Mantenimento, l’assegno deve rispettare le effettive possibilità del marito

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Respinto il ricorso di una donna contro la riduzione dell’assegno di mantenimento a lei dovuto dall’ex coniuge

Non sempre i criteri di valutazione per il computo del mantenimento a carico del marito a beneficio di moglie e figli possono essere soggetti a revisione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 19078/2020.

Il caso di specie riguarda il caso di una donna che successivamente alla riduzione da parte della Corte d’Appello di Potenza dell’assegno di mantenimento da 800 a 650 euro, impugnava il provvedimento del giudice di secondo grado dinanzi la Corte di Cassazione.

Con il primo motivo di impugnazione lamentava che la Corte territoriale avesse tenuto conto, nella determinazione della somma, anche di spese sostenute dal marito per la somma di euro 290 al mese, quale rateo di un finanziamento fatto per coprire spese che non erano destinate alla famiglia, ma soltanto a lui medesimo.

Con il secondo motivo di gravame eccepiva l’insufficiente motivazione del giudice d’appello e la mancata valutazione da parte del Collegio giudicante della disparità economica tra i due coniugi, oltre che l’assenza di accertamento circa l’effettiva diminuzione delle entrate del marito.

Con l’ultima doglianza, la ricorrente eccepiva l’omessa valutazione del regime coniugale e le difficoltà relativamente alla ricerca di un lavoro per il coniuge economicamente più debole (la moglie).

La Suprema Corte respingeva il ricorso della signora, ritenendo che il primo motivo fosse del tutto infondato.

In particolare, spiegava: “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’ esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione  del giudice di merito”.

Aggiungeva la Cassazione che: “La Corte territoriale con idonea motivazione ha esaminato i fatti allegati dall’appellante a sostegno della richiesta di revoca o riduzione del contributo al mantenimento in favore della ex moglie e dei figli e le contrarie deduzioni dell’appellata e ha ridotto l’assegno di mantenimento previo scrutinio delle risultanze processuali ritenute di rilevanza, in particolare dando per presupposta la disparità economica tra gli ex coniugi, accertando, su base documentale (buste paga del … che è dipendente pubblico), la situazione reddituale dell’obbligato e, di conseguenza, rimodulando l’entità dell’assegno”

                                                               Avv. Claudia Poscia

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