L’ordinamento italiano non offre alcun appiglio per il riconoscimento della famiglia omogenitoriale

Deve essere rigettata la richiesta della coppia omogenitoriale per il riconoscimento della bambina, nata da fecondazione artificiale all’estero, da entrambe le donne. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7668/2020 in tema di famiglia omogenitoriale.

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con la quale il giudice del gravame rigettava il ricorso, confermando quanto già espresso dal Tribunale di primo grado circa l’impossibilità per l’ufficiale di stato civile di modificare o di inserire variazioni all’interno dell’atto di nascita, che deve necessariamente riportare le informazioni relative ai genitori naturali del minore e non a quelli intenzionali, e non può pertanto contenere l’indicazione di due mamme.

La Corte di Cassazione, chiamata a esprimere un giudizio di legittimità sulla sentenza della Corte d’appello, richiamava le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale sul tema.

Pur volendo tenere conto dell’evoluzione della compagine sociale e della evoluzione delle possibilità scientifiche e tecnologiche, il concetto fondante e ispiratore della legislazione vigente in Italia è che gli sforzi della scienza vengano utilizzati al fine di privilegiare e garantire la costituzione di un nucleo familiare che abbia una madre e un padre.

La valutazione della PMA (procreazione medicalmente assistita) è orientata a fornire una alternativa al concepimento naturale. Tale alternativa, però, non può essere interpretata in maniera estensiva e quindi applicata alle famiglie omogenitoriali, perché conserva al suo interno un limite teleologico che impedisce di mutarne la destinazione. Non è ammissibile secondo l’ordinamento italiano un nucleo familiare che si discosti dal modello naturale e che sostituisca membri di quello naturale con madri\padri intenzionali. Non rileva- dice la Corte- che si ricorra alla PMA all’estero perché ugualmente la norma imperativa dello Stato non può essere né piegata né aggirata dallo stato di fatto.

La Suprema Corte quindi rigetta il ricorso proposto.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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