Caduta dalla moto per un dosso, occorre valutare condotta della vittima

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caduta dalla moto

Accolto il ricorso di un Comune contro la sentenza di condanna al risarcimento del danno patito da un centauro per una caduta dalla moto

Aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della sua caduta dalla moto, avvenuta a causa della presenza di un dosso rallentatore esistente su di una strada comunale, non segnalato, privo di manutenzione e più alto del dovuto.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria con prova per interpello e per testi e svolgimento di una c.t.u., aveva accolto la domanda ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e, riconosciuta l’integrale responsabilità del Comune nella determinazione del sinistro, lo aveva condannato al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 138.962, oltre rivalutazione, interessi e con il carico delle spese di giudizio. La decisione ra stata confermata anche in sede di appello. Per la Corte territoriale il danneggiato aveva dimostrato l’esistenza del danno, il nesso di causalità e le condizioni di dissesto del bene demaniale, mentre il Comune non aveva provato l’esistenza del caso fortuito.

Nel ricorrere per cassazione il Comune eccepiuva che la Corte di merito nulla avrebbe detto circa il percorso effettivamente seguito dalla moto della vittima, non avrebbe esaminato il comportamento dalla stessa tenuto anche ai fini di un eventuale concorso di colpa, né avrebbe dato conto in alcun modo dei criteri seguiti per il risarcimento del danno derivante dalla caduta dalla moto. Denunciava, perciò, un radicale vizio di omessa motivazione sull’intera controversia.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 19716/2020 ha ritenuto effettivamente fondata la doglianza del ricorrente.

Gli Ermellini hanno ricordato che la costante giurisprudenza di legittimità sull’art. 2051 c.c. insegna che il danneggiato deve comunque dimostrare l’esistenza del fatto dannoso, il nesso di causalità e il danno, rimanendo a carico del custode l’obbligo di dimostrazione del fortuito. Ciò premesso, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione”. Ne consegue che, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Nel caso in esame, la Corte di merito, non aveva ricostruito in alcun modo l’effettiva dinamica dell’incidente, anche alla luce dell’accertamento tecnico preventivo che era stato esperito, né aveva illustrato quale fosse lo stato dei luoghi; la sentenza nulla aveva detto sul comportamento della vittima, anche in ordine alla velocità tenuta, rilevante eventualmente ai fini dell’art. 1227 cod. civ.”.

La motivazione, che non riportava nemmeno la valutazione della prova orale espletata, si risolveva, in definitiva, in un’affermazione del tutto indimostrata e puramente assertiva, tale da dover essere considerata come affatto inesistente e da imporre, di conseguenza, un nuovo esame del merito in sede di rinvio.

La redazione giuridica

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