Brecciolino non segnalato, no al risarcimento per la danneggiata disattenta

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brecciolino non segnalato

Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il ristoro dei danni subiti a causa di una caduta determinata dalla presenza di brecciolino non segnalato su un’isola pedonale

Aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla caduta determinata dalla presenza su isola pedonale di brecciolino non segnalato di colore simile a quello del fondo stradale e particolarmente scivoloso.

Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 26.680,27 oltre interessi, ma la Corte territoriale aveva ribaltato la decisione osservando che lo stato di disattenzione del danneggiato, il quale non si era avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, fosse idoneo a  interrompere il nesso fra la cosa ed il danno in materia di art.2051 cod. civ. e che nella specie la presenza del brecciolino fosse percepibile visivamente da parte dell’appellata, incidendo così sul nesso eziologico.

Il Collegio distrettuale, inoltre, evidenziava che la dichiarazione del teste, secondo cui il brecciolino era stato rimosso dalla caduta, non provava il nesso eziologico, dal momento che la rimozione ben poteva essere stata l’effetto, non già la causa, della caduta in terra, per effetto dell’impatto del corpo sul suolo. Inoltre – sottolineava il Giudice di secondo grado – “è fatto notorio che il brecciolino può essere causa di scarsa aderenza alla superficie calpestabile solo in presenza di pioggia o di una sostenuta velocità da parte di chi transiti sopra”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che la cosa custodita aveva avuto piena efficienza causale dell’evento e che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 si fonda sul rapporto oggettivo del custode con la cosa, a prescindere dal carattere insidioso di quest’ultima, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa.

A detta della donna, pertanto, sarebbe stato onere della ricorrente provare che il danno si era verificato in modo non prevedibile né evitabile in quanto riconducibile ad un uso da parte del danneggiato del tutto improprio della cosa e comunque al di fuori delle regole prescritte. Osservava, inoltre, che nessuna prova era stata fornita circa il fatto che stesse procedendo in modo distratto, “non potendosi esigere dal pedone un contributo di attenzione polarizzato esclusivamente sul manto stradale”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 4487/2019 ha ritenuto il motivo in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. I Giudici Ermellini hanno specificato che “se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito” che non può essere sindacata in sede di legittimità, se non nei limiti della rituale denuncia di vizio motivazionale.

Nel caso in esame il giudice di merito aveva valutato che il danno era stato cagionato dalla stessa vittima la quale, per lo stato di disattenzione in cui versava, non si era avveduta tempestivamente di una situazione, potenzialmente pericolosa data dalla presenza del brecciolino percepibile visivamente da parte della vittima medesima.

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