Per la Cassazione non si applica alcuna esenzione ai buoni postali fruttiferi emessi a partire dal 1 settembre 1987

E’ da considerare legittima l’imposizione fiscale applicata per intero sui buoni postali fruttiferi emessi a partire dal 1° ottobre 1987. Lo ha chiarito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 30746/2018 nel pronunciarsi sul contenzioso tra Poste Italiane e due cittadini.

Questi ultimi reclamavano l’importo dovuto quale differenziale rispetto all’importo corrisposto per interessi su tre buoni postali fruttiferi emessi nel 1988. Avevano quindi agito in giudizio nei confronti di Poste Italiane.

In primo grado il Giudice di Pace gli aveva dato ragione riconoscendogli una somma pari a poco più di 1300 euro. La decisone era stata confermata anche in appello.

Nel ricorrere per cassazione Poste Italiane eccepiva che la somma richiesta dagli attori era stata legittimamente trattenuta quale imposizione fiscale prevista dal legislatore.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto effettivamente di aderire alle argomentazioni proposte dalla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

La Cassazione ha infatti chiarito che, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Il Tribunale, tuttavia, aveva errato nel ritenere di applicare tale principio.

Al caso in esame andava piuttosto applicato l’articolo 1 del decreto legge n.556/1986. Tale disposizione stabilisce che “agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli” indicati nel DPR n. 601/1973, emessi successivamente alla entrata in vigore del decreto, “non si applica l’esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all’estero”.

Sugli interessi deve essere operata una ritenuta ridotta alla metà relativamente agli interessi e altri proventi di titoli emessi fino al 30 settembre 1987. La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi – che in precedenza ne erano esenti – alla prevista ritenuta erariale.

Da qui la decisione della Suprema Corte di cassare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

 

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