Sempre più spesso capita di cadere su una buca non segnalata mentre si passeggia per strada. Ecco cosa stabilisce il Tribunale di Salerno.

Cadere su una buca non segnalata per strada non è per nulla un caso raro. Anzi, ultimamente diverse città italiane stanno salendo ai non proprio “onori” della cronaca per il loro stato di dissesto dilagante.
Sempre più persone si ritrovano infatti ad inciampare o a cadere su una buca non segnalata mentre percorrono una strada, talvolta riportando dei danni più o meno gravi.
In questi casi, il Comune è tenuto a risarcire?
Secondo il Tribunale di Salerno, che si è espresso sul tema con la sentenza n. 576 del 3 febbraio 2017, deve essere applicato l’art. 2051 c.c. Il motivo? Perché chi transita su strada pubblica non può stare continuamente a perlustrare le condizioni del manto stradale.

Il caso

Un uomo aveva agito in giudizio nei confronti del Comune di Salerno a seguito di una caduta su una buca presente sul manto stradale, che gli aveva causato diverse lesioni e contusioni.
Il danneggiato chiedeva la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta. L’uomo osservava, infatti, che l’insidia rappresentata dalla buca non era segnalata e non vi era alcun divieto di transito in quel tratto di strada.
Di conseguenza, secondo l’attore, il sinistro doveva essere ricondotto alla responsabilità del Comune di Salerno.

La sentenza del Tribunale di Salerno

Il Tribunale ha dato ragione al danneggiato, specificando che doveva applicarsi l’art. 2051 cod. civ. (responsabilità da cosa in custodia).
Tanto più, continua il Tribunale, che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13364 del 2014, aveva precisato che tale norma trova applicazione anche in caso di “negligente manutenzione delle strade cittadine”.
Gli Ermellini avevano infatti evidenziato che l’ente proprietario o gestore della strada ha sempre la possibilità di segnare, con i cartelli previsti dal Codice della Strada, le insidie eventualmente presenti sul manto stradale.
Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale osservava che sussisteva un’effettiva “pericolosità ed insidiosità” della strada in cui era avvenuto il sinistro, che era stata confermata anche dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti in corso di causa.
Secondo il Tribunale, appariva evidente che il danneggiato non poteva rendersi conto del pericolo, “anche perché chi transita su strada pubblica non può mettersi di continuo a perlustrare ed ispezionare il manto stradale”.
Inoltre, il Comune non era riuscito a dimostrare che l’incidente era avvenuto per “caso fortuito”.
Per questi motivi il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento di 4.000 euro a favore del danneggiato a titolo di risarcimento del danno.
 
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