Caduta dal lettino della paziente paraplegica e responsabilità sanitaria

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caduta dal lettino

Negato il risarcimento per insussistenza del nesso causale tra la caduta dal lettino dopo la seduta di riabilitazione neuromotoria e le lesioni riportate (Tribunale di Crotone, Sez. I civile, Sentenza n. 298/2021 del 24/03/2021 – RG n. 2303/2018)

Con atto di citazione la paziente cita a giudizio la Struttura sanitaria per sentirla condannata al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni subite durante il ricovero ospedaliero. In particolare, la paziente deduce di essere caduta dal lettino terapeutico in data 22.04.2015, a seguito del trattamento riabilitativo neuromotorio, dopo essere stata lasciata da sola nell’attesa di essere trasferita sulla carrozzina nella sua stanza.

Si costituisce in giudizio la Struttura contestando le deduzioni avversarie e deducendo la corretta esecuzione della prestazione terapeutica.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e, all’esito della fase istruttoria, il Tribunale ritiene la domanda infondata.

Preliminarmente il Tribunale inquadra la domanda risarcitoria nei dettami dell’art. 1228 c.c.

Difatti, è pacifico che la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, oppure all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Dalla suddetta qualificazione discende l’applicazione del relativo regime dell’onere probatorio, ovverosia: il paziente deve provare l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e del nesso di causa; la struttura deve nvece provare di avere correttamente adempiuto, o che gli esiti lamentati derivino da evento imprevisto o imprevedibile.

L’attrice afferma di essere caduta al termine della seduta di trattamento riabilitativo neuromotorio allorquando il personale abbandonava la stanza, lasciandolo incustodito nell’attesa che venisse ricondotta nella sua stanza di degenza.

Le prove testimoniali svolte non confermano la ricostruzione dei fatti dedotta dalla vittima.

Uno dei testi ha riferito: ” non è vero che era da sola. Lo so in quanto quella mattina io ero davanti a lei mentre stavamo facendo un esercizio di riabilitazione in palestra. L’esercizio consisteva nello stare seduti a bordo letto tenendosi con le mani e i piedi erano poggiati a terra “.

Ne deriva che la caduta non risulta avvenuta secondo le modalità riferite dall’attrice, conseguentemente risulta non provato lo specifico profilo colposo allegato da parte attrice nei riguardi del personale sanitario.

Ad ogni modo, evidenzia il Giudice, l’evento lesivo lamentato è avvenuto nella fase esecutiva del rapporto contrattuale in essere con la Struttura Sanitaria e quindi lo stesso risulta astrattamente connesso all’inesatta esecuzione della prestazione terapeutica a cui la convenuta era contrattualmente obbligata.

Tuttavia, si deve escludere il nesso di causalità tra la caduta e la condotta asseritamente omissiva del personale sanitario in servizio.

Infatti, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causalità materiale costituiscono l’oggetto di due accertamenti distinti.

La condotta colposa, di per sé sola, non comporta la sussistenza anche del profilo del nesso eziologico.

In tal senso la giurisprudenza è granitica nel ritenere “che l’allegazione di un qualsivoglia comportamento astrattamente colposo del personale sanitario non consente di ritenere allegato anche il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno evento.”

In caso contrario, si verrebbe ad espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l’elemento presupposto/concettuale della relazionalità.

Infatti, rammenta il Tribunale, “la causalità attiene al collegamento naturalistico fra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico -inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra quest’ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell’aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell’evento, mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dell’imputazione. Quest’ultima corrisponde all’effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall’inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quell’aquiliana”.

La ragione si rinviene nella distinzione, a monte, tra interesse alla prestazione dedotta in obbligazione e interesse alla tutela del diritto alla salute.

In altri termini, se la violazione del rapporto obbligatorio presuppone e comporta ex se la lesione dell’interesse alla corretta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto contrattuale tra le parti, affinché sia configurabile una responsabilità civilistica discendente dalla suddetta violazione è necessario un quid pluris da tutelare che è rappresentato dalla relazionalità tra inadempimento e interesse del paziente alla guarigione dalla patologia, o alla preclusione di un aggravamento della stessa situazione patologica.

La logica conseguenza di tale distinzione, come giustamente scolpita dalla Suprema Corte, è che ” Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l’interesse affidato all’adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute “.

Ebbene, la paziente, al momento del fatto era paraplegica e non in grado di muoversi autonomamente.

Dalle risultanze testimoniali è emerso che al momento della caduta ” la sig.ra ha avuto degli spasmi muscolari che non si erano mai verificati prima e in conseguenza di questi spasmi la sig.ra è caduta in avanti sulle ginocchia e ha cercato di contrastare la caduta con le mani. La caduta è stata repentina e inaspettata e quindi non sono riuscita ad evitarla ”

La paziente, dunque, non era rimasta incustodita nella stanza di terapia e il verificarsi della caduta alla luce delle dichiarazioni testimoniali, fanno ritenere l’incidenza di una causa naturale nella determinazione dell’evento pregiudizievole, idonea ad escludere il nesso di causa nella verificazione dell’evento lesivo.

Ragionando in termini di giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto, è evidente che, stante l’insussistenza dello specifico profilo soggettivo colposo ascritto ai sanitari nel caso di specie, la inesatta esecuzione della prestazione professionale resa nel corso del trattamento terapeutico sia stata soltanto l’occasione, e non già il fattore determinante nella causazione dell’evento lesivo.

Conseguentemente, viene dichiarata infondata la domanda attorea.

In conclusione, il Tribunale di Crotone, rigetta la domanda; condanna l’attrice a rifondere alla Struttura Sanitaria le spese di lite liquidate in euro 2738,00 , oltre accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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