Al lavoratore viene riconosciuto un aggravamento dal 4% al 7% per i postumi di trauma distrattivo cervicale e sindrome vertiginosa endolabirintica (Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Lavoro, Sentenza n. 47/2021 del 16/03/2021 – RG n. 2/2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde ottenerne la condanna alla corresponsione delle prestazioni previdenziali di cui al T.U. 1124/1965, in conseguenza dei maggiori postumi derivanti dall’infortunio sul lavoro avvenuto il 12.5.2016 che determinava postumi permanenti nella misura del 9%, in luogo della misura del 4% riconosciuta in via amministrativa dall’Istituto.

L’inail si costituisce in giudizio e contesta la domanda del lavoratore.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e, all’esito della fase istruttoria, il Giudicante ritiene parzialmente fondata la domanda del lavoratore.

Il CTU ha accertato: “la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: trauma distorsivo distrattivo cervicale e concussione endolabirintica”.

Il CTU valuta gli esiti dell’accertamento svolto dall’Inail che riteneva: ”esiti permanenti nella misura del 4% limitatamente alla sindrome miocontratturale con modico deficit antalgico e sindrome vertiginosa da iporeflessia vestibolare sinistra in accettabile compenso”.

Il Consulente non ritiene correlabile all’infortunio sul lavoro il quadro di sindrome ansioso-depressiva, né il quadro visivo di miodesopsie, la cui genesi parrebbe riconducibile ad altre cause estranee all’infortunio (invecchiamento e disidratazione del corpo vitreo).

Per quanto concerne, invece, le patologie di derivazione professionale il CTU ha concluso che: “la valutazione degli esiti permanenti è invece da ritenere che attualmente gli esiti riconducibili al trauma in esame siano riferibili a Esiti di trauma distrattivo cervicale con rigidità residuale e Sindrome vertiginosa da iporeflettività labirintica sn mal compensata, in riferimento alle tabelle di legge gli esiti di cui al punto 1 ai sensi della voce 199 sono valutabili nella misura del 2% , gli esiti di cui al punto 2 sono inquadrabili nella voce 316 con una percentuale del 6% . Nel complesso il danno biologico residuale appare stimabile nella misura del 7% (sette percento). Il periodo di inabilità temporanea (ITA) fu di gg. 77″.

Il Tribunale condivide le conclusioni del Consulente.

La domanda inerente i maggiori postumi permanenti derivanti da malattia professionale invocata dal lavoratore risulta, dunque, accoglibile.

Invece, la domanda finalizzata all’ottenimento di benefici non previsti dalla normativa previdenziale, ovverosia il ristoro del danno da riduzione permanente dell’attitudine al lavoro e conseguente decremento della capacità reddituale, è ritenuta inammissibile.

Difatti, il lavoratore chiede anche il risarcimento del danno da riduzione permanente dell’attitudine al lavoro e della capacità reddituale, nonché da invalidità temporanea parziale, non ricomprese nelle prestazioni previste dal T.U. n.1124/1965.

Viene rammentato, al riguardo, che a seguito dell’infortunio, l’Inail eroga per il danno riconosciuto pari al 7% l’indennizzo in capitale, quale danno biologico di natura reddituale (e non quale riduzione dell’attitudine al lavoro o della capacità di guadagno) e la sola inabilità temporanea assoluta pari al 100%, con esclusione di quella temporanea parziale.

Tali residuali poste risarcitorie possono essere poste a carico del datore di lavoro, qualora venga accertato che l’infortunio sia avvenuto per colpa dello stesso derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c.

Per tali ragioni, la domanda del lavoratore viene accolta solo nei limiti di cui l’Inail risulta onerata per legge e nella misura accertata dal CTU del 7%.

Attesa, pertanto, la parziale soccombenza, le spese di lite vengono parzialmente compensate tra le parti.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, dichiara che a causa dell’infortunio sul lavoro del 12/05/2016 , al ricorrente residua danno biologico nella misura complessiva del 7% con un periodo di ITA di 77 giorni ; condanna l’Inail al pagamento: dell’ ‘indennizzo in capitale corrispondente ; condanna altresì l’Inail alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate , a seguito di parziale compensazione nella misura di un terzo, in euro 1. 000,00 (per la parte non compensata), oltre accessori di legge, oltre le spese di CTU Medico-Legale.

§ §

La decisione qui a commento, del tutto condivisibile, impone una riflessione di tipo procedurale, a titolo di mera chiarezza.

La disciplina di cui al T.U. 1124/1965 garantisce l’intervento risarcitorio dell’assicurazione obbligatoria limitatamente ai postumi permanenti e il periodo inerente l’inabilità temporanea assoluta al 100%.

Ciò significa che l’Istituto previdenziale assicurativo non risarcisce il periodo di inabilità temporanea parziale, né le ulteriori poste risarcitorie causate dall’infortunio, come ad esempio la perdita della capacità lavorativa specifica, ovvero il decremento patrimoniale causato dalla forzosa inattività.

Tali poste risarcitorie possono essere poste a carico del datore di lavoro, solo qualora venga accertato che l’infortunio sia avvenuto per colpa dello stesso derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c.

Diversamente, il lavoratore infortunato è da considerarsi integralmente ristorato dall’intervento dell’Inail nei termini di cui sopra.

Avv. Emanuela Foligno

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