Carcinoma uroteliale e nocività ambiente di lavoro

0
Carcinoma uroteliale provocato dalla nocività dell'ambiente di lavoro

Carcinoma uroteliale correlato alla nocività dell’ambiante di lavoro. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello degli eredi del lavoratore deceduto, e in riforma della pronuncia di primo grado, condannava la società datrice al risarcimento del danno differenziale da malattia professionale e al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Carcinoma uroteliale casualmente riferibile all’attività lavorativa e all’ambiente di lavoro nocivo. Difformemente dal primo grado, la Corte territoriale riteneva che il termine di prescrizione decorresse dal 3.8.2004, data in cui l’INAIL aveva accertato la natura professionale della malattia denunciata, e che per la particolare natura della patologia (neoplasia), la conoscenza del danno non potesse situarsi in epoca anteriore, sicché prima della suddetta data non era possibile per il lavoratore agire in via risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, ha sottolineato, che non può fondarsi alcuna presunzione assoluta di conoscenza della origine professionale della malattia dalla denuncia presentata all’INAIL (v. Corte Cost. n. 206 del 1988) e che la consapevolezza da parte dell’assicurato dell’origine professionale della patologia di carcinoma uroteliale dovesse essere desunta da elementi obiettivi, in grado di far ritenere la conoscibilità della eziologia professionale della malattia manifestatasi, essendo irrilevante il soggettivo convincimento dell’assicurato.

Carcinoma uroteliale del lavoratore non viene contestato dal datore di lavoro che ricorre in Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 17/01/2022), n.1298, lamentando la errata decorrenza del termine prescrizionale.

In particolare, il datore di lavoro sostiene che il lavoratore, al momento del rilascio del primo certificato di malattia professionale era in grado di riconoscere la possibile origine professionale della patologia di carcinoma uroteliale.

Le censure sono infondate.

La manifestazione del danno da malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale, sia ai fini delle prestazioni Inail, sia ai fini del danno differenziale, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato.

Occorre, in altri termini, che uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso, o della sua conoscibilità da parte del lavoratore, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile.

E’ già stato precisato che la manifestazione del danno da cui decorre il termine di prescrizione è comprensiva anche della conoscenza della causa professionale della lesione (S.U., sentenza cit., punti 10.3.e 10.4).

Le Sezioni Unite, difatti,  hanno enunciato i principi della conoscibilità del danno e della “rapportabilità causale”, specificando che tali principi non aprono la strada alla rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato.

La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l’altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell’epoca. In relazione al soggetto leso, l’ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, mentre l’elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere, in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi, ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi.

La sentenza della Corte d’Appello impugnata si è attenuta a tali principi e, esclusa l’esistenza di una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno di presentazione della denuncia, con il certificato medico, all’istituto assicuratore, con accertamento in fatto non censurabile in legittimità, ha ritenuto che la presentazione della domanda amministrativa non costituisse indice univoco della consapevolezza del lavoratore sulla natura professionale della malattia diagnosticata in carcinoma uroteliale, acquisita invece solo a seguito dell’accertamento da parte dell’Istituto.

Il ricorso viene respinto con condanna alle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui