Difficoltà a deambulare post intervento al piede dx

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Difficoltà a deambulare e maggiore stancabilità lamenta il paziente

Difficoltà a deambulare successive all’intervento al piede destro conducono il paziente a citare la Struttura e il Medico dinanzi il Tribunale di Roma, (Sentenza n. 1044/2022 pubbl. il 24/01/2022-RG n. 27185/2018), onde ottenere il ristoro del danno non patrimoniale.

Difficoltà a deambulare insorte, secondo il paziente, a seguito di intervento chirurgico di correzione dell’alluce valgo al piede dx e dito a martello piede dx cui si era sottoposto in data 12 settembre 2008 presso la Casa di Cura.

Deduce, inoltre, l’attrice che a seguito dell’intervento, oltre a maggiore difficoltà a deambulare, aveva riscontrato maggiore stancabilità ed affaticamento nella deambulazione oltre ad una sintomatologia dolorosa tenace, sicchè l’intervento anziché eliminare o attenuare la difficoltà di deambulazione, la aveva aggravata e che si rendeva necessario nel 2013 un nuovo ricovero presso il Policlinico Gemelli per metarsalgia in esiti di riallineamento

Espletata CTU Medico-legale è emerso che “l’intervento chirurgico eseguito presso la Clinica con tecnica percutanea mininvasiva si è reso necessario per ovviare ad un quadro degenerativo condrale a carico della prima articolazione metatarso falangea all’alluce con deviazione assiale in valgo e metatarsalgia centrale, sebbene il suddetto quadro degenerativo può solo essere presunto, non avendo l’attrice depositato radiogrammi preoperatori attestanti la gravità della deformazione ossea …(..) .. da confermarsi la correttezza della diagnosi e della indicazione all’intervento chirurgico; quanto alla esecuzione dell’intervento, il trattamento in concreto adottato richiedeva una competenza professionale specifica ed è stato eseguito secondo le metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica del tempo” .

Il Tribunale condivide le conclusioni cui perviene il C.T.U. sulla correttezza dell’esecuzione dell’intervento, ma ritiene apodittiche le conclusioni della stessa sui riscontrati postumi permanenti, quantificati in una invalidità permanente di maggior danno pari al 2% ricollegabili etiologicamente all’intervento chirurgico eseguito nel 2008 e riguardanti la difficoltà a deambulare lamentata dal paziente.

Difatti, il CTU non ha tenuto in considerazione il profilo, da lui stesso rilevato, della assenza di censure nella condotta del Sanitario e, dunque, la correttezza dell’intervento eseguito.

In altri termini, il CTU non fornisce argomentazioni sulla esistenza del nesso causale che leghi il secondo intervento – quello correttivo svolto al Policlinico Gemelli – al primo , il tutto a fronte della non trascurabile affermazione contenuta nelle conclusioni della consulenza dove si legge testualmente : “in Letteratura sono descritti molteplici casi di recidiva a medio – lungo termine dopo un intervento correttivo percutaneo in quanto insito proprio nel limite della tecnica chirurgica mininvasiva”.

La recidiva, intervenuta a distanza di cinque anni dal primo intervento, non può considerarsi etiologicamente riconducibile all’operato del personale Sanitario della Casa di Cura se il suddetto operato viene reputato immune da censure.

Pertanto, le cause della recidiva, anche tenuto conto della mancata produzione di radiogrammi post intervento del 2008 e della riscontrata mancata sottoposizione della paziente ai controlli post operatori dal 2008 in poi, vanno ricercate altrove.

Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con lazione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

E’ onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa rimanga assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

In applicazione di tali principi, del tutto pacifici, la domanda del paziente di ristoro del danno non patrimoniale derivante da difficoltà a deambulare a seguito dell’intervento chirurgico, viene rigettata, con condanna alle spese di lite e di CTU Medico-legale.

Avv. Emanuela Foligno

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