Infezione nosocomiale contratta dalla paziente causa epilessia di tipo generalizzato e sindrome di tipo psichico. ( Tribunale di Sassari, Sentenza n. 1/2022 pubbl. il 03/01/2022-RG n. 2048/2020 )

Infezione nosocomiale: viene ritenuta responsabile la Struttura Ospedaliera con il riconoscimento del 33% di danno biologico permanente.

Con ricorso ex art. 702 bis cpc la paziente conveniva in giudizio ATS e, premesso che in data 10.12.2013 era stata ricoverata presso il Presidio di Nuoro in seguito alla comparsa di una sintomatologia vertiginosa associata a disequilibrio, cefalea e sensazione transitoria di restringimento del campo visivo.

Dall’esito degli accertamenti eseguiti (TC cranio e RMN encefalo con mdc), veniva diagnosticato idrocefalo ostruttivo tetraventricolare, essendo stata individuata la presenza di una voluminosa formazione espansiva solida extraassiale, localizzata a livello dell’angolo ponto-cerebellare di sinistra, conformata a cono di gelato, in stretto rapporto con l’emergenza del nervo steatoacustico, di 2,8 x 2,5 cm, dalle caratteristiche di segnale e di enchancement dopo mdc.

In data 13.12.2013 veniva dimessa e in pari veniva ricoverata a Sassari e al momento del ricovero si trovava in buone condizioni cliniche generali seppure persistenti vertigini e cefalea.

Durante la degenza veniva praticato Decadron e Perfalgan con miglioramento clinico ; in data 20.01.2014 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di Craniotomia per l’asportazione di Schwannoma nervo cranico sinistro, e in data 30.01.2014 veniva dimessa e dal foglio dimissione si evinceva lì avvenuta asportazione subtotale della lesione (è stato lasciato un piccolo residuo tenacemente adeso al tronco encefalico e al VII nc) e le veniva prescritta terapia di dimissione .

La paziente lamenta che sin dal giorno della dimissione avvenuta in data 30.01.2014 aveva avvertito la fuoriuscita di liquido sieroso dalla medicazione della ferita chirurgica ed al risveglio, il giorno successivo riscontrava abbondante liquido di esudazione sul cuscino ; che in data 31.01.201 4 si era presentata immediatamente presso il Presidio di  Sassari nel quale veniva immediatamente ricoverata con diagnosi all’ accettazione “Fistola liquorale”.

Durante questo le cure consistevano in semplici medicazioni della ferita chirurgica e punture lombari e che solo all’aggravarsi delle condizioni cliniche in data 6.2.2014 venivano richieste TAC e/o RMN , condizioni talmente gravi che in data 7. 02 .2014 precipitava in stato di coma da causa organica e si rendeva necessario il trasferimento nel reparto di Rianimazione ; che solo all’esito degli esami in data 06.02.2014 emergeva la positività al batterio dellEnterobacter Aerogenes e che la paziente aveva contratto un’infezione tipicamente nosocomiale, infezione che ha avuto modo di progredire dalla zona operata (Extracranica) a tutto l’encefalo (intracranica) oltrepassando la barriera meato -encefalica ; che quindi si rendevano necessari altri due interventi, stante la gravissima espansione del processo settico come emerso dalla RMN encefalo del 20.02.2014; che all’infezione in atto si sovrapponeva poi un ulteriore infezione e si aggiungevano altre complicanze: polmonite bilaterale complicata da sovrapposizione batterica (in coincidenza di isolamento di altro germe nosocomiale con riscontro positivo nel broncoaspirato: Pseudomonas (accertamento effettuato in data 27/02/2014. ascesso corneale, sofferenza epatica, patologia dell’emostasi in sepsi (con necessità di molteplici trasfusioni), grave ipostenia e ipotonia arti, alterazione cognitiva.

Oltre a ciò, durante il ricovero si rendeva necessario l’instaurazione di trattamento neuromotorio e in data 14.03.2014 veniva dimessa per essere trasferita presso il Centro di cura e Riabilitazione Santa Maria Bambina di Oristano con diagnosi di ricovero I.s.d. globale secondaria ad exeresi complicato da meningite.

 Veniva dimessa dal Centro di Riabilitazione con terapia anticomiziale e senza previsione alcuna di controlli neurologici e valutazioni strumentali a medio/lungo termine.

Lamenta, quindi, che dopo le dimissioni dalla struttura di riabilitazione era impossibile il ritorno alla vita normale, non riusciva ad affrontare come prima sia l’attività lavorativa che i rapporti necessari per il suo espletamento in quanto a causa della terapia anticomiziale, già subito dopo la dimissione dal centro riabilitativo, si trovava in condizione di sonnolenza e depressione con disforia marcata ed alterazioni comportamentali alquanto negative proprio dal punto di vista relazionale: che proprio a causa delle sue condizioni si era rivolta , per un corretto inquadramento con completamento diagnostico e terapeutico, All’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ; che all’esito degli esami praticati veniva sottoposta ad una visita Neuropsicologica dalla quale risultavano: cadute prestazioni o ridotte performance in prove di attenzione, di recupero lessicale, memoria a breve e lungo termine (inclusa la working memory), di integrazione visiva e fronti -esecutive. Il coinvolgimento cognitivo, di entità lieve -moderata, evidenzia una prevalente impronta disesecutiva ed è in linea con il danno frontale visualizzato al brain immaging. Concomitanza umore deflesso, ansia e momenti di irritabilità ed in seguito veniva sottoposta a visita neurologica dalla quale risultava che: la paziente è affetta da epilessia di tipo assenze e deficit di tipo attentivo, di interazione sociale e memoria ascrivibili al danno frontale bilaterale (prevalente a dx) in esiti di meningo encefalit e a seguito della quale emergeva un danno Biologico psichico del 10% e la Commissione Medica per laccertamento Invalidit à Civile le aveva riconosciuto attrice invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale pari al 67 %.

Successivamente, il 15/11/2016, veniva ricoverata presso la Struttura di Nuoro per il presentarsi di crisi epilettiche generalizzate subentranti (con ripetizione episodi convulsivi durante la degenza) con diagnosi alle dimissioni di recidiva critica in paziente affetta da epilessia sintomatica parziale con secondaria generalizzazione.

In  data 11/01/2017, aveva avuto una nuova crisi compulsiva e, rinvenuta priva di coscienza nel posto di lavoro, veniva subito accompagnata al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Nuoro con la conclusione che il quadro clinico risultava aggravato in quanto la paziente risultava affetta da epilessia di tipo assenze e tonico clonica generalizzata e presentava deficit di interazione sociale e memoria ascrivibili al danno frontale bilaterale (prevalente a dx) in esiti di meningo encefalite.

Sul presupposto dell’errato trattamento medico effettuato nei suoi riguardi, prima a seguito dell’intervento chirurgico effettuato, dopo a causa della grave infezione nosocomiale che ha avuto effetti devastanti sulla sua vita anche personale invoca il risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi sotto i profili fisici, psicologici e relazionali.

Il Collegio Peritale non ha rinvenuto alcun rilievo di responsabilità con riferimento all’intervento cui la paziente veniva sottoposta.

Per quanto concerne l’infezione nosocomiale contratta, viene ritenuto provato che le condizioni di salute della donna hanno subito un aggravamento, dopo l’operazione chirurgica dovute, appunto, alla infezione nosocomiale contratta durante la permanenza presso il Presidio.

Al riguardo, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che in capo alla struttura sanitaria vi è l’obbligo di una particolare attenzione alla sterilità di tutto l’ambiente operatorio e postoperatorio, e, proprio per la sua frequenza, l’insorgenza di una infezione nosocomiale non può considerarsi un fatto eccezionale e difficilmente prevedibile.

Conseguentemente, l’onere della prova di avere approntato in concreto tutto quanto necessario per la perfetta igiene dell’ambiente nel quale si è sviluppata la infezione nosocomiale è a carico della Struttura.

La Struttura convenuta non ha dimostrato di avere predisposto quanto necessario per la sanificazione dell’ambiente. Pacifica, pertanto, la responsabilità della convenuta, il Giudice passa al vaglio gli effetti lesivi dell’infezione nosocomiale patiti dall’attrice.

I CTU hanno concluso che i postumi residuati alla paziente in conseguenza del processo meningitico, escludendo quanto dipendente dalla patologia di base, sono identificati in: “una epilessia di tipo generalizzato (con necessità di terapia farmacologia adeguata e costante) con frequenza attuale delle crisi di circa una crisi ogni tre mesi associata ad una forma parziale tipo piccolo male (brevissime assenze con frequenza delle cri si di circa 3 -4 episodi nelle 24 ore); una sindrome di tipo psichico che da parte attrice viene definita frontale o prefrontale ma che gli scriventi ritengono più opportuno identificare con il termine di sindrome psico -organica da sofferenza corticale diffusa. Ciò in quanto la dicitura frontale limita a questa regione cerebrale la sofferenza organica escludendo quella di altre regioni (la RMN rileva una sofferenza cortico – sottocorticale praticamente di tutto l’encefalo) sia perché, nel caso, mancherebbero alcuni elementi fondamentali per poter identificare una sindrome frontale vera e propria. La scelta da parte degli scriventi di usare il termine di sindrome psico – organica da sofferenza corticale e sottocorticale diffusa deriva pertanto da una certa elasticità mentale e dal buon senso che permette di identificare con maggior precisione la base organica della sindrome giustificando inoltre la non ottimale coincidenza tra i sintomi riferiti e la vera e propria sindrome frontale o prefrontale. Si fa inoltre notare che, a parte la definizione etiopatologica diversa, non cambia la valutazione quantitativa dell’influenza reale della sindrome sul benessere psicofisico e sulle capacità lavorative e sociali dell’istante (valutazione del danno biologico).”

Il tutto, con la determinazione di 11 punti percentuali di inabilità permanente. Riguardo al danno psichico i CTU evidenziano: “la valutazione di tali sindromi è estremamente difficoltosa in quanto sono interessate numerosi abilità complesse, i deficit non sono agevolmente rilevabili con un esame clinico standard e richiedono una discreta esperienza da parte dell’esaminatore. La maggiore disabilità concerne la capacità di giudizio critico e le alterazioni del comportamento, con inevitabili ripercussioni sulle funzioni lavorative e socio -relazionali. Le forme gravissime sono equiparabili, dal punto di vista valutativo, agli stadi di demenza avanzati, in relazione alle correlate alterazioni cognitive e comportamentali, la cui entità può risultare tale da pregiudicare l’autonomia personale. Nella fattispecie la sindrome prefrontale nelle forme lievi/moderate prevedrebbe la presenza di turbe mnesiche (nel caso in oggetto solo riferite ma non obiettavate nel test somministrato se non in lievissima mani era), di deficit dell’attenzione (solo riferiti ma assolutamente assenti durante l’approfondito colloquio e nel test somministrato), di un rallentamento ideativo e torpore psichico (durante il colloquio gli scriventi sono dovuti intervenire per ridurre la loquacità manifestata -pertanto non rilevati) e di deficit della capacità di critica (non rilevati). Per le forme considerate di maggiore gravità i disturbi mnesici dovrebbero interferire sulla coscienza della conseguenzialità degli eventi passati con sensibile difetto della memoria di I disturbi della concentrazione dovrebbero portare ad una estrema distraibilità con difficoltà a concentrarsi su attività cognitive intenzionali. I disturbi intellettivi dovrebbero portare ad un rallentamento ideo -motorio e dell’eloquio con incapacità a formulare giudizi astratti su avvenimenti concreti e scarsa compartecipazione emotiva del narrato. Nelle forme ancora più gravi si assocerebbe un marcato rallentamento psico -motorio con tendenza alla ripetitività di gesti o par ole e alla imitazione dell’esaminatore fino a giungere al mutismo acinetico. Nel caso oggetto della nostra valutazione sono completamente assenti alcuni elementi che invece sono normalmente presenti nelle forme gravi. In ragione del tipo di sintomi e della loro intensità gli scriventi ritengono che il quadro psicopatologico residuato nella Sig.ra **** vada a collocarsi tra le forme di moderata entità a cui corrisponde un danno biologico del 25% (venticinque per cento); tale valutazione comprende anche la forma depressiva che rappresenta solo un aspetto della sindrome frontale in genere e che al momento appare in ottimo compenso farmacologico.”

In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano viene liquidata la somma di euro 195.258,00 a titolo di danno non patrimoniale, in specie di danno biologico per infezione nosocomiale e danno psichico, e a titolo di inabilità temporanea la somma di 22.720, e quindi complessivamente 217.729,50.

Avv. Emanuela Foligno

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