Pedone investito e condanna penale dell’automobilista per lesioni personali colpose. Il Tribunale di Chieti, decidendo quale Giudice dell’appello con sentenza resa in data 21 gennaio 2021, ha confermato la decisione assolutoria del Giudice di Pace di Chieti, emessa nei confronti dell’automobilista imputato di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale.

Il pedone investito, costituito parte civile, ha riferito di essere stato urtato da un’autovettura mentre si trovava al margine della carreggiata e si disponeva per l’attraversamento sulle strisce pedonali. L’assoluzione dell’imputato, secondo il danneggiato, è stata pronunciata perché alla luce delle prove raccolte non sarebbe stato possibile stabilire quale fosse la condotta in violazione delle regole sulla circolazione stradale.

Pedone investito: l’uomo ricorre per Cassazione (Cassazione penale sez. IV, 14/01/2022, ud. 14/01/2022, dep. 24/01/2022, n.2499), censurando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decisione assolutoria, deducendo la rilevanza probatoria dell’accoglimento dell’impugnazione del verbale di accertamento emesso a suo carico, non esclusa dal fatto che l’attraversamento pedonale stava per iniziare al di fuori delle strisce pedonali.

Censurato, inoltre, il comportamento processuale dell’imputato, rimasto assente e sottrattosi all’esame in aula, e quello della difesa e del responsabile civile, teso ad evidenziare l’avvenuto risarcimento del danno, sulla cui satisfattività la ricorrente esprime il suo dissenso.

Il ricorso è fondato con riferimento al fatto che il pedone investito si trovasse sulla carreggiata a una certa distanza dalle strisce pedonali, al momento dell’urto.

Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, qualora un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore.

Se ciò non accade, la responsabilità è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito.

Difatti, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.

Ciò posto, nel caso concreto non vi sono certezze in ordine alla dinamica dei fatti e i pochi elementi disponibili non sono stati esaminati  in modo corretto.

Il Tribunale si è soffermato unicamente sulla posizione del pedone investito al momento dell’impatto, di fatto escludendo che fosse stata violata qualsiasi disposizione del C.d.S., per il solo fatto che la persona offesa si sarebbe trovata al di fuori delle strisce pedonali, diversamente da quanto da lei sostenuto.

In realtà, la lettura della sentenza offre contezza del fatto che in primo grado era stata sentita almeno una teste oculare, la quale – a prescindere dalla distanza del pedone investito dalle strisce pedonali al momento dell’impatto – ha affermato che il contatto avvenne fra un’autovettura e una donna che si sarebbe trovata sulla carreggiata.

La teste, proprio per avere direttamente assistito al fatto, ben avrebbe potuto riferire in ordine ad ulteriori aspetti della vicenda, di rilievo potenzialmente determinante: ossia alla dinamica del sinistro, allo stato dei luoghi, alla possibilità o meno per il conducente di accorgersi tempestivamente della presenza della persona offesa sulla strada e, conseguentemente, alla possibilità di osservare la condotta prescritta dal richiamato art. 141 C.d.S., onde evitare l’urto.

Ma tali aspetti, potenzialmente decisivi, non risultano essere stati valorizzati in alcun modo nel giudizio di merito, né sono stati considerati all’interno del percorso argomentativo articolato dal Tribunale in funzione di Giudice dell’appello.

Pertanto, la sentenza impugnata viene annullata ai fini civili, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado d’appello, per nuovo giudizio.

La redazione giuridica

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