Pregiudizio estetico: se significativo può determinare un aumento della liquidazione per personalizzazione. (Tribunale di Lucca, 12 gennaio 2021, Sentenza n. 27)

Riguardo l’invocato ristoro del pregiudizio estetico il Tribunale ha statuito: “In tema di risarcimento al danneggiato nel sinistro stradale si ritiene di poter operare un aumento della quantificazione del danno non patrimoniale per personalizzazione a causa della particolare lunghezza del decorso clinico tanto in ragione del particolare pregiudizio estetico in una giovane donna dopo la tardiva consolidazione della frattura della gamba sinistra e il persistere della sofferenza cutanea, tanto in considerazione del verosimile maggiore impatto in termini di sofferenza psicologica dell’evento in un soggetto già affetta da problematiche di salute”.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vede coinvolta una donna, terza trasportata a bordo del motociclo che veniva travolto dall’automobile che non rispettava il segnale di stop.

La donna riportava “frattura biossea diafisaria distale, completa e scomposta della gamba sinistra, una sofferenza della cute al terzo medio della gamba sinistra e una lussazione acromio-claveare con diastasi dei monconi della spalla destra”.

La Compagnia assicuratrice del veicolo riconosceva alla danneggiata la somma di euro 75.928,80.

La donna, tuttavia, non ritiene esaustivo l’importo e cita a giudizio la Compagnia onde ottenere il ristoro di ulteriori aspetti del danno non patrimoniale, in specie danno relazionale e pregiudizio estetico.

L’Assicurazione in corso di causa offriva l’ulteriore importo pari ad euro 35.215,00, accettato da parte attrice come acconto sul maggior avere.

Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la Compagnia al pagamento della somma di euro 114.378,15 a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice, ivi compreso il pregiudizio estetico.

Il Tribunale, utilizzando le Tabelle milanesi, quantifica il danno riportato da parte attrice effettuando una media tra la quantificazione operata sulla base di una percentuale pari al 18%, per un totale di euro 88.185,00 e la quantificazione effettuata sulla base di una percentuale pari al 19%, per un totale di euro 94.820,00.

Per le ulteriori domande relative alla liquidazione di aggiuntive voci di danno non patrimoniale il Giudice ribadisce l’orientamento secondo cui “il danno da lesione dell’integrità psico-fisica, in difetto di previsioni normative ad hoc, va liquidato tenendo conto dei parametri tabellari, elaborati presso l’Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano che, salva la ricorrenza di circostanze peculiari, idonee a giustificarne l’abbandono, hanno valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del dettato di cui all’art. 1226 c.c.”.

Le Tabelle prevedono percentuali massime di aumento per consentire la personalizzazione del danno non patrimoniale.

Il danneggiato deve allegare, e indicare, le specifiche circostanze di fatto del caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari.

Sul punto, la danneggiata ha lamentato, in particolare, il pregiudizio estetico e relazionale conseguente al sinistro.

Il Tribunale ha aumentato  il danno non patrimoniale tenendo in considerazione il pregiudizio estetico subito dalla danneggiata, sulla scorta di quanto accertato dal CTU: “sotto il profilo medico legale la particolare lunghezza del percorso clinico, dovuta alla tardiva consolidazione della frattura della gamba sinistra e per il persistere della sofferenza cutanea, unitamente al particolare pregiudizio estetico in una giovane donna, è espressione di un maggiore pregiudizio, tenuto altresì conto che la vittima sia già affetta da problematiche di salute (legate alla condizione di sordo-mutismo)”.

Sulla base delle summenzionate argomentazioni il giudice di merito ha così stimato nella misura del 25% il danno morale, quantificato nella complessiva somma di euro 114.378,125.

La redazione giuridica

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