Carrozzerie convenzionate: ok alle clausole che le impongono

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Le clausole che impongono le carrozzerie convenzionate non sono vessatorie in quanto non producono squilibrio per il consumatore

Le clausole presenti in un contratto di assicurazione che prevedono, in caso di sinistro coinvolgente il veicolo assicurato, il risarcimento in forma specifica presso le carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa, sono valide e pertanto, non vessatorie.

Lo ha affermato la III Sez. civile della Cassazione, con la sentenza 15 maggio 2018, n. 11757.

Secondo l’orientamento consolidato – ricordano i giudici di Piazza Cavour –  in tema di contratti di assicurazioni, sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono all’oggetto del contratto, quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che pertanto ne specificano il rischio garantito.

In questo contesto si colloca l’istituto della cessione del credito, derivante dal risarcimento del danno subito dal veicolo a favore di carrozzieri o autoriparatori indipendenti. Infatti, mediante la sottoscrizione di un modulo di cessione precompilato dall’autoriparatore, il danneggiato trasferisce integralmente “ogni diritto e ogni azione” relativi al risarcimento all’autoriparatore. Questi provvede alla riparazione del veicolo senza il proprietario debba anticipare le spese per la riparazione mettendo a disposizione, in alcuni casi, anche un’autovettura sostitutiva; successivamente la carrozzeria cessionaria invia la richiesta di risarcimento all’assicuratore del danneggiato. (PALMIGIANO)

La diffusione dell’istituto della cessione del credito risponde, da un lato, all’interesse del consumatore a ottenere la riparazione del veicolo senza anticipare le spese e senza doversi occupare di una procedura liquidativa; dall’altro, all’interesse dei carrozzieri ad assumere la titolarità del diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicurativa, con possibilità di intervenire nel processo di quantificazione del danno in quanto ne accertano l’entità, predispongono il preventivo, effettuano la riparazione determinando autonomamente la tipologia di intervento da eseguire, la manodopera necessaria e i servizi aggiuntivi (es. autoveicolo sostitutivo) e richiedono infine all’assicuratore la liquidazione del quantum da risarcire. Questa concentrazione dei ruoli, funzioni e interessi in capo ai carrozzieri, in parte in conflitto tra loro, può favorire fenomeni speculativi o fraudolenti, dando origine a preventivi e fatture non sempre conformi all’effettività dei danni subiti dai veicoli, all’entità delle riparazioni ed alla necessità di servizi aggiuntivi. (PALMIGIANO)

In questo contesto la giurisprudenza è stata chiamata spesso a rispondere circa la portata della clausola oggetto del presente commento.

L’indirizzo in materia sembra tuttavia ormai consolidato.

Non è passato molto tempo da quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 6 marzo 2013 si è espressa in maniera favorevole, assumendo la “non vessatorietà” delle clausole in questione.

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. (art. 33 D.lgs. 206/2005).”

Nella specie l’Autorità ha affermato che le clausole citate, «pur limitando la libertà contrattuale dell’assicurato di cedere il proprio credito risarcitorio ad un riparatore non convenzionato, senza anticipare il costo della riparazione, non integra un’ipotesi di vessatorietà ai sensi dell’art. 33, comma 1 e 2 lett. t) del codice del consumo.

Ciò in quanto, in primo luogo, la limitazione alla cessione del credito opera nella sola ipotesi della procedura di risarcimento diretto e non in caso si richiesta di risarcimento del danneggiante in relazione alla quale la cessione del credito resta nella piena disponibilità del consumatore/assicurato. In secondo luogo, in base a tale clausola l’assicurato può ottenere la riparazione del veicolo danneggiato dal proprio carrozziere di fiducia, senza anticiparne il costo, con lo strumento della delega di pagamento.

In terzo luogo, la limitazione della libertà contrattuale dell’assicurato, nella misura in cui rappresenta un rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti in sede di riparazione e quantificazione dei danni, è idonea a ridurre i costi di gestione dei sinistri con possibili riflessi positivi per gli assicurati in termini di diminuzione dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli». (PALMIGIANO)

Avv. Sabrina Caporale

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